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![]() Dipartimento di Linguistica - Sezione di Albanologia Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie |
![]() Amministrazione provinciale di Cosenza Assessorato alle Minoranze Linguistiche |
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SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIALE | |||
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Legislazione |
Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie
PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa, certuna delle quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Europa; considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile conformemente ai principi contenuti nell’Accordo internazionale ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa; tenendo conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell’Atto Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen del 1990; sottolineando il valore dell’interculturalismo e del plurilinguismo e considerando che la protezione e l’incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle; coscienti del fatto che la protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi e regioni d’Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale; tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei Paesi d’Europa; convengono quanto segue
Art. 1 Ai sensi della presente Carta: a) con l’espressione “lingue regionali o minoritarie”, si intendono le lingue
b) per “territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria è praticata”, si intende l’area geografica nella quale questa lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustifichi l’adozione delle differenti misure di protezione e di promozione prevista dalla presente Carta; c) per “lingue sprovviste di territorio” si intendono le lingue praticate dai cittadini dello Stato che sono differenti dalla(e) lingua(e) praticata(e) dal resto della popolazione dello Stato ma che, benchè tradizionalmente praticate dallo Stato, non possono essere ricollegate ad un’area geografica particolare. Art. 2 1) Ogni parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte 2 all’insieme delle lingue regionali o minoritarie particate sul suo territorio e rispondenti alle definizioni dell’articolo 1. 2) Per ciò che concerne ogni lingua che Essa avesse indicato ai momenti della ratifica, accettazione o approvazione, conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o alinea scelti tra le disposizioni della Parte 3 della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in ciscuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13. Art. 3 1) Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 2. 2) Ogni Parte può, in ogni ulteriore momento, notificare al Segretario Generale che Essa accetta le obbligazioni derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse su tutto o parte del territorio. 3) Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno reputati parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla data della loro notifica. Art. 4 1) Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata come limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. 2) Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali o multilaterali. Art. 5 Niente nella presente Carta potrà essere interpretato come diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ada ltri obblighi di diritto iinternazionale, ivi compreso il principio di sovranità o di integrità territoriale degli Stati. Art. 6 Le parti si impegnano a vigilare affinché le autorità organizzazioni e persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta. PARTE II Art. 7 1) In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori ove queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondono la loro politica, la loro legislazione, e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
2) Le parti si impegnano ad eliminare, se non l’hanno ancora fatto, ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificata avente per oggetto la pratica di una lingua regionale o minoritaria e avente lo scopo di scoraggiarla o metterne in pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinate a promuovere l’uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione o tendenti a tener conto delle loro situazioni particolari non è considerato atto di discriminazione contro i locutori delle lingue più diffuse. 3) Le Parti si impegnano a promuovere, per mezzo di misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, specialmente facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza riguardo alle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell’istruzione e della formazione dispensata nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire lo stesso obiettivo. 4) Nel definire la propria politica verso le lingue regionali o minoritarie le Parti si impegnano a prendere in considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che particano queste lingue. Esse sono incoraggiate acreare, se necessario, orgnai incaricati di consigliare le autorità su tutte le questioni concernenti le lingue regionali o minoritarie. 5) Le Parti si impegnano ad applicare -mutatis mutandis- i principi enunciati nei precedenti paragrafi da 1 a 4 alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, nel caso di queste lingue, la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione. PARTE III Art. 8 1) In materia di insegnamento le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste lingue sono particate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e senza pregiudizio dell’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:
2) In materia di insegnamento e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell’insegnamento. Art. 9 1. Le parti si impegnano, per ciò che concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie nelle quali risiede un numero di persone che particano le lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui sotto e secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l’utilizzazione delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerata dal giudice di ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:
2. Le Parti si impegnano:
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i più importanti testi legislativi nazionali e quelli che concernono particolarmente coloro che utilizzano queste lingue, a meno che questi testi non siano già disponibili altrimenti. Art. 10 1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative statali nelle quali abita un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure seguenti e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:
2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali nei territori delle quali risieda un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui appresso, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:
3. Per ciò che concerne i servizi pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono prtaicate, in funzione della situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:
4. Ai fini della messa in opera delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:
5. Le Parti si impegnano a permettere, a domanda degli interessati, l’impiego o l’adozione dei patronimici nelle lingue regionali o minoritarie. Art. 11 1. Le Parti si impegnano, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, nei loro territori ove queste lingue sono particate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche hanno, in modo diretto o indiretto, una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei media:
2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua particata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, sia imposta alla stampa. L’esercizio delle libertà sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure becessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità o l’imparzialità del potere giudiziario. 3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei locutori delle lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente create conformemente alal legge e che hanno il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media. Art. 12 1. In materia di attrezzature e di attività culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così come di produzione letteraria e cinematrografica, d’espressione culturale popolare, di festivals, d’industrie culturali, includendo specialmente l’utilizzazione delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio ove queste lingue sono praticate nella misura in cui le autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, a:
2. Per ciò che concerne altri territori da quelli nei quali le lingue regioanli o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoragggiare e/o prevedere, se il numero dei locutori in una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente. 3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all’estero, a dare un posto appropriato alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura che ne è l’espressione. Art. 13 1. Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l’insieme del paese, a:
2. In materia di attività economica e sociale, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche ne hanno competenza, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono praticate e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:
Art. 14 1. Le Parti si impegnano:
PARTE IV Art. 15 1. Le Parti rappresenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una forma che sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure prese in applicazione delle disposizioni della Parte II che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato entro l’anno seguente l’entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti ad intervalli di tre anni dopo il primo rapporto. 2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti. Art. 16 1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo 15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all’articolo 17. 2. Organismi e associazioni legalmente costituiti in una Parte potranno attirare l’attenzione del comitato di esperti su questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto di queste informazioni nella preparazione del rapporto previsto al paragrafo 3 del presnete articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità alla Parte II. 3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto all’attenzione del Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri. 4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione, all’occorrenza di ogni raccomandazione di quest’ultimo ad una o più parti. 5. Il Segretaio Generale del Consiglio d’Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all’Assemblea Parlamentare sull’applicazione della Carta. Art. 17 1. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per ciascuna Parte, designato dal Comitato dei Ministri su una lista di persone della massima integrità, con una competenza riconosciuta nelle materie trattate dalla Carta, che saranno proposte dalla parte interessata. 2. I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore. 3. Il Comitato di esperti adotterà il suo regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. PARTE IV Art. 18 La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettatzione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Art. 19 1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno el mese trascorso il periodo di tre mesi dalla data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso illoro consenso a vincolarsi alla Carta conformemente alle disposizioni dell’articolo 18. 2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a vincolarsi alla Carta essa entrerà in vigore il primo giorno del mese dopo che sia trascorso il periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Art. 20 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Carta il Comitato dei Ministri el Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio di aderire alla Carta. 2. Per ciascun Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Art. 21 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi dal 2) al 5) dell’articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa nessun’altra riserva. 2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Art. 22 1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Carta notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese trascorso il periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Art. 23 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:
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