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![]() Dipartimento di Linguistica - Sezione di Albanologia Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie |
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SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIALE | |||
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Legislazione |
Legge n. 15 Regione Calabria REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE 30 ottobre
2003, n. 15 (5-11-2003 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31 ottobre 2003 22018 ) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria Art. 1 Finalità della legge 1. La Regione Calabria riconosce che la
protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono
alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e
del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo
6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera “r”,
con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali. 3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica e` quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione. Art. 2 Definizione di bene culturale 1. In attuazione della legge 15/12/1999 n. 482, dell'art. 56, lettera “r” dello Statuto regionale e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale. TITOLO II Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione Art. 3 Insegnamento bilingue 1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti. 2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione. Art. 4 Interventi a favore di attività didattiche complementari 1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a ché vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea. Art. 5 Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche 1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie. 2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica. Art. 6 Dimensionamento scolastico 1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, e` prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee. Art. 7 Corsi di alfabetizzazione 1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria. 2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute. 4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale. TITOLO III Istituzioni e attività culturali Art. 8 Comitato regionale per le minoranze linguistiche 1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche e` istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato. 3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato. 4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto e` a carico del bilancio regionale. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla categoria D. 6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte. 7. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunità linguistiche. Art. 9 Approvazione 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1 o novembre di ogni anno. Art. 10 Istituti regionali di cultura 1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:
Art. 11 Conferenza regionale dei Comuni alloglotti 1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro e` costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all'articolo 1 della presente legge. Essa e` composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica. Art. 12 Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti 1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi. 2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati. Art. 13 Associazioni e volontariato 1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale. 2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine. 3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale. Art. 14 Promozione dell'associazionismo 1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni. 2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni. 3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione. Art. 15 Interventi di promozione culturale 1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
Art. 16 Festival arberesh e centro musicale 1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione. 2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori. 3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche. Art. 17 Stampa, editoria, radio, televisioni 1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria. Art. 18 Programmazione televisiva 1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica. Art. 19 Intervento speciale 1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:
Art. 20 Scambi culturali con le nazioni d'origine 1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine. TITOLO IV Tutela degli interessi socio-economici e ambientali Art. 21 Tutela socio-economica 1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario. 2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori. Art. 22 Patrimonio artistico religioso 1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale. Art. 23 Insediamenti abitativi antichi 1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione e` riservata alla tutela della gjitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale. Art. 24 Servizi fondamentali 1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge. TITOLO V Disposizioni finali Art. 25 Norma finanziaria e finale 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in C 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente e` utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale e` autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8. 3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi e` assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Presidente
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