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![]() Dipartimento di Linguistica - Sezione di Albanologia Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie |
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SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIALE | |||
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Legislazione |
Legge n. 15 Regione Friuli Venezia Giulia REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.
1. Il friulano è una delle lingue
della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera
la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale
per lo sviluppo dell'autonomia speciale. Art. 3 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio. 2. Nei limiti delle competenze statutarie,
la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente
parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia
dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua
friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio. Art. 4 1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
Art. 5 1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa. 2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate. Art. 6 1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati. Art. 7 1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'Attività scientifiche e culturali e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano. 2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'Attività scientifiche e culturali, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane. 4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui. Note: Art. 8 1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno. 2. La Regione:
3. I programmi annuali dei soggetti di
cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico
di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio. Art. 9 1. La Regione riconosce la Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica «Sezione friulana». 2. La produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche. 3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2. Art. 10 1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
Art. 11 1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti. 2. Le modalità per l'uso della
lingua friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione
regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate
con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito
il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21. Art. 11 bis 1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge. 2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:
Note: Art. 12 1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati dalla Regione. CAPO II 1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso. 2. E' adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
3. L'Osservatorio della lingua e cultura
friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle
varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale. Art. 14 1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa. 2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale. 3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale. 4. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo
1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali
e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera
e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma
3. TITOLO II 1. E' istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine. 2. L'Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana. 3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo. Art. 16 1. L'Osservatorio:
2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale. 3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b). Art. 17 1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:
1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico
dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le
attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51,
comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la
stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1. Art. 18 1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura approva annualmente, su proposta dell'Osservatorio, un Piano triennale di intervento, sentite le Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del documento; decorso tale termine si prescinde dal suddetto parere. Ogni anno si procede all'aggiornamento del Piano, ricostituendone l'estensione triennale. 2. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e le relative priorità, e articola in progetti-obiettivo le iniziative conseguenti. Esso contiene:
3. L'Osservatorio verifica la compatibilità
dei programmi annuali di cui all'articolo 8, comma 3, con il Piano triennale
di intervento e può presentare osservazioni ai programmi stessi. Art. 19 1. Sulla base dei piani triennali di intervento previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici indicati all'articolo 8, comma 1.; 2. Sono finanziabili le attivita' volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attivita' nei seguenti settori:
2 bis. Le domande per la concessione
dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura, con le modalita' previste dall'articolo
6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui
al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalita' previste dall'articolo
1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23,
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalita' di
cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di
cui al comma 2, lettera d). Art. 20 1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato scientifico e il suo Presidente. Art. 21 1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio e' composto:
2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana. 3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:
3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie. 4. Il Comitato:
5. Il Comitato e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 6. Ai componenti del Comitato compete
un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta
inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale
53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 22 1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Presidente coordina tutta l'attivita' scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie. 3. Al Presidente del Comitato spetta un'indennita' di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto dall'articolo 21, comma 6.
1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico puo' affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non piu' di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell'Osservatorio. 2. A detto personale di staff l'Osservatorio attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attivita' istituzionale. 3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture dell'Universita' degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Universita' degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere, complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso e' rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca. CAPO II Art. 24 1. All'articolo 156, comma 1, della legge regionale 7/1988, come gia' modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, e' aggiunta la seguente lettera:
2. All'articolo 156 della legge regionale 7/1988, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
Art. 25 1. Al comma 1 dell'articolo 157 della
legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: Art. 26 1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale 7/1988, e' aggiunto il seguente articolo: « Art. 160 bis - 1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:
CAPO III Art. 27 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole materne, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalita' della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti dai piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili e' riconosciuta quella concernente compensi al personale docente. 2. L'Amministrazione regionale e' altresi'
autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalita' previste dalla
presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre
associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione
di corsi di lingua friulana presso le Comunita' emigrate. Art. 28 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 27, comma 1, il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15 novembre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilita', da un dettagliato programma di attivita' didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa. 2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione. 3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca della sovvenzione concessa, nonche' la restituzione dell'anticipo. TITOLO III Art. 29 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale. 2. L'Amministrazione regionale e', altresi',
autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive
private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in
lingua friulana. Art. 30 1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999. 2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalita' previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate. 3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio. 4. Le domande per l' anno scolastico
1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate
entro il 15 novembre 1996. Art. 31 1. Per le finalita' previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Societa' Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione e' cosi' modificata: «Finanziamento annuo alla Societa' Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali». 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza e' elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 5. Sul citato capitolo 5430 e' altresi' elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa. 6. Per le finalita' previste dall'articolo 9, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca civica « V. Joppi » di Udine per l'attivita' di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 8. Sul citato capitolo 5433 e' altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa. 9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996. 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996. 11. Per le finalita' previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennita' di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonche' lettere b), c), e d) e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per l'attivita' diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Universita' degli studi di Udine per attivita' scientifiche» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. 13. Sul citato capitolo 5436 e' altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa. 14. Per le finalita' previste dall'articolo 19 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998. 15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998. 16. Sul citato capitolo 5437 e' altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa. 17. Per le finalita' previste dall'articolo 27 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997. 18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunita' emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997. 19. Per le finalita' previste dall'articolo 29 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996. 20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996. 21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10. 22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
Art. 32 1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48. 2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre». 3. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre». 4. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981. 5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:
Art. 33 1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. |