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![]() Dipartimento di Linguistica - Sezione di Albanologia Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie |
![]() Amministrazione provinciale di Cosenza Assessorato alle Minoranze Linguistiche |
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SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIALE | |||
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Legislazione |
Legge n. 4 Regione Friuli Venezia Giulia REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Art. 6 40. Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo. 41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di una relazione illustrativa analitica degli interventi progettati e dei risultati attesi e del relativo preventivo di massima della spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo ne fissa i termini e le modalità di rendicontazione. 41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il
termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi
di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio. 43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999. |