![]() |
![]() Dipartimento di Linguistica - Sezione di Albanologia Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie |
![]() Amministrazione provinciale di Cosenza Assessorato alle Minoranze Linguistiche |
![]() |
SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIALE | |||
|
|||
Legislazione |
Legge n. 15 Regione Molise REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 14-5-1997 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche nel Molise”
1. La Regione Molise, in ossequio all' art. 6 della Costituzione che afferma che la " Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" ed in attuazione dei principi dell' art. 4 dello Statuto, d' intesa con i Comuni interessati e nell' ambito delle competenze di cui all' art 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana. 2. A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un' Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali. Art. 2 1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell' autorità scolastica, o in altra sede idonea. Art. 3 1. Argomento dei corsi di cui all' articolo 2 sarà l' insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell' idioma parlato nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità , nell' ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico. La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese. Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico - letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare. Art. 4 La Regione promuove e sostiene sulla
base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti
Art. 5 1. Per la programmazione delle attività educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è istituito un Comitato composto da:
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all' insediamento del nuovo Comitato. 3. Le riunioni sono presiedute dall' Assessore Regionale o da un suo delegato. 4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell' Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale. 6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonchè , su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione. 7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali. 8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunità linguistiche. Art. 6 1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30 novembre di ogni anno, all' Assessorato alla Cultura della Regione Molise. 2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da:
Art. 7 1. Il Consiglio Regionale, sulla base della proposta predisposta dal Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi. 2. Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale è disposto in due soluzioni:
Art. 8 1. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l' obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta. Art. 9 1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. 2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive al fine di valutare l' esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili. 3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, l' Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso. Art. 10 1. Per le iniziative relative all' anno 1997, il termine di presentazione delle proposte di attività educative e culturali è stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore della legge. Art. 11 1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge quantificato per l' anno 1997 in L 200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1997. Art. 12 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 14 maggio 1997 |