Legislazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 310/04
recante criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 -triennio 2005-2007


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norma in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare degli articoli 9 e 15;

VISTO il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1 del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione nel medesimo decreto.

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il parere espresso in data 20 ottobre 2004 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministero per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

SENTITA in data 25 novembre 2004 la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato in G.U. n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche;

Art. 1.
(Ambito territoriale dei progetti)

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti dagli articoli 9 c 15 della legge 15 dicembre 1999, 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'articolo 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nonché per le regioni a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge.

Art. 2.
(Caratteristiche dei progetti)

1. I progetti di cui all'articolo riguardano interventi volti a:

a) Realizzare, in via sperimentale, da parte delle pubbliche amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale interprete e/o traduttore assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
b) istituire corsi di formazione destinati, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia.
c) Utilizzare traduttori interpreti oltre che per esigenze di funzionamento dello sportello linguistico, anche per le incombenze di cui all'articolo 7 della legge n. 482 del 1999;

2. Il finanziamento delle spese per l'utilizzazione di personale esperto in lingua minoritaria presso gli sportelli di cui al comma 1 lett. a), è consentito per un massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui la sperimentazione ha avuto inizio. In tal caso ogni progetto contenente interventi indirizzati a tale scopo deve contenere riferimenti per individuare l'anno in cui è stato avviato l'esperimento, ivi compresi gli anni che si riferiscono a progetti già finanziati e realizzati.

3. Sono, inoltre, ammessi al finanziamento progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 15 della legge n. 482 del 1999, volti a:

a) realizzare interventi finalizzati alla salvaguardia, alla promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a tutela;
b) realizzare interventi indirizzati alla creazione o potenziamento di siti web nei quali la lingua utilizzata è quella minoritaria;

4. Sono ammessi al finanziamento anche i progetti che realizzano interventi in materia di toponomastica.

Art 3.
(aspetti procedurali)

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 1 presenti più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

Art 4.
(ripartizione dei fondi)

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.

Art. 5
(ulteriori aspetti procedurali)

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenuto conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonché degli enti locali.
2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei Conti il 22.12.2004.


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