Legge
n. 40 Regione Basilicata
REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 3-11-1998
“Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe
in Basilicata”
Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
La seguente legge:
Art. 1
La Regione Basilicata in attuazione dei
principi sanciti nell’art. 6 della Costituzione Italiana e dell’art.
5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche
di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile,
Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San
Paolo Albanese.
Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico
delle suddette comunità arbereshe, la Regione sostiene finanziariamente
iniziative intese a garantire la conservazione, ilrecupero e lo sviluppo
della loro identità culturale, promuovendo, altresì, tutte
le iniziative e gli incentivi per la permanenza delle popolazioni nei
luoghi di origine e per l’approfondimento delle ragioni della loro
identità.
Art. 2
Per le finalità di cui alla presente
Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente,
contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione
di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione
e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali,
liturgiche e religiose caratteristiche della comunità;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione
e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l’istituzione
di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;
c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti
culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate
a tale specifica attività;
d) l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione
di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;
e) lo sviluppo di forme di solidarietà con Comunità albanofone
in Italia e all’Estero.
Art. 3
Possono accedere ai contributi previsti
all’art. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1.
Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l’anno
successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così
articolato:
a) iniziative promosse direttamente
dal Comune;
b) iniziative alla cui realizzazione possono essere demandati i seguenti
soggetti:
- Associazioni culturali e di volontariato regolarmente costituite;
- Pro-Loco regolarmente costituite e funzionali;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Istituzioni Ecclesiali;
- Testate giornalistiche e di informazione radiotelevisive.
Art. 4
I Comuni interessati potranno presentare
domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1° settembre
di ogni anno.
Le stesse dovranno essere corredate, altresì, da un preventivo
di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 10% della
somma richiesta per l’attuazione del Piano sarà assicurata
da fondi rivenienti dal bilancio comunale;
I Comuni in dissesto finanziario sono esentati dalla quota a loro carico.
Art. 5
Lo stanziamento annuale, iscritto nel
bilancio regionale, è così suddiviso:
- 75% a favore dei Comuni;
- 25% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi
compresi gli oneri per la costituzione dell’Istituto di cui al successivo
art. 8.
Art. 6
La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione
del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo
il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo
di spesa presentato da ciascun Comune, fino al limite massimo di 1/6 dello
stanziamento iscritto per ciascun anno nel bilancio regionale.
I contributi eventualmente non utilizzati dai Comuni, potranno essere
ridistribuiti proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati a ciascun
Comune che ha realizzato le iniziative programmate.
Art. 7
I contributi saranno liquidati secondo
i seguenti criteri:
- erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto
del fondo;
- saldo del restante 25% a presentazione della documentazione contabile
e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività
previste al Piano Comunale.
Tale adempimento dovrà essere perentoriamente copiuto entro il
31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La mancata rendicontazione comporta la revoca dell’intero contributo
e il recupero delle somme già erogate.
Art. 8
La Regione favorisce la costituzione
di un Istituto Regionale di cultura “Arbereshe” tra i soggetti
individuati all’art. 1 della presente Legge.
Art. 9
La Regione Basilicata all’interno
del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative
e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali
e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania
e con la Comunità Albanofone in Italia e all’Estero.
Art. 10
Norme transitorie
Nella fase di prima attuazione della
presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro
30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della stessa legge.
Il riparto dei fondi fra i Comuni interessati dovrà essere effettuato
nei successivi 30 giorni.
Art. 11
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati in L. 200.000.000, si provvede:
a) per L. 100.000.000 con lo stanziamento
non impegnato e disponibile sul Cap. 2300 del bilancio regionale 1997;
b) per L. 100.000.000 con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale
1998.
Per i successivi esercizi finanziari
si provvederà con gli stanziamenti all’analogo corrispondente
capitolo di spesa.
Art. 12
La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è
abrogata.
Art. 13
La presente Legge Regionale è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Bsilicata.
Potenza, 3 novembre 1998.
Dinardo
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