Legge
n. 15 Regione Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 22/3/1996, N. 15
“Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura
friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”
TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE
CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, per esercitare una politica
attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane
quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della
comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali
dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.
Art. 2
(Tutela della lingua friulana)
1. Il friulano è una delle lingue
della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera
la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale
per lo sviluppo dell'autonomia speciale.
Art. 3
(Contesto europeo)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia,
riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali
o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione
di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per
le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti
sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie,
la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente
parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia
dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua
friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.
Art. 4
(Adesione ai principi della Carta europea)
1. Ferma restando la potestà dello
Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio
della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria
azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie
costituiscono una ricchezza culturale;
b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;
c) è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue
regionali allo scopo di preservarle;
d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue
regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale,
forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali
in tutti gli stadi appropriati.
Art. 5
(Limitazione territoriale nella applicazione della legge)
1. In conformità con i principi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente
legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la
lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata,
anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni
comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni
aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì
l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità
friulane emigrate.
Art. 6
(Strumenti attuativi)
1. Per l'attuazione delle funzioni previste
dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare,
per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università
della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.
Art. 7
(Attività scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Università
degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge
8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile,
sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo
e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle
tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'Attività scientifiche e culturali e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli
e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel
rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, l'Attività scientifiche e culturali, di insegnamento e di formazione
di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate
alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo
linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà
dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di
corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza
delle Attività scientifiche e culturali;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università
di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università
di Udine.
3. Tali attività vengono svolte
dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto
per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.
4. Per concorrere al sostegno delle attività
indicate al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata
ad assegnare all’Università degli studi di Udine, sulla base
di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.
Note:
1. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 63, L.R. 26 febbraio 2001, n.
4 (legge finanziaria 2001)
Art. 8
(Attività culturali)
1. L'attività culturale, anche
nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione
delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività
culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.
2. La Regione:
a) favorisce la produzione in lingua
friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti ed
istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa
a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata,
individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Comitato scientifico di cui all'articolo 21. Tra gli stessi la Regione
riconosce alla Società Filologica Friulana "G. I. Ascoli"
di Udine una posizione di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento
delle finalità istituzionali.
3. I programmi annuali dei soggetti di
cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico
di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.
Note:
1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 1, L.R. 13/98
2. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 1, L.R. 13/98
Art. 9
(Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario
friulano)
1. La Regione riconosce la Biblioteca
civica «Vincenzo Joppi» di Udine quale principale istituzione
regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione
a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario
friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla
fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso
l'istituzione di una specifica «Sezione friulana».
2. La produzione di tutti i dati catalografici
d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche
dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti
informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle
procedure catalografiche.
3. In considerazione del servizio di
interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale
è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
(Obiettivi generali dell'azione regionale)
1. Costituiscono obiettivi dell'azione
regionale:
a) la conservazione e la valorizzazione
della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto
a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile
attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Art. 11
(Uso della lingua friulana)
1. Fermo restando il carattere ufficiale
della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e
i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua
friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti
in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi
Statuti.
2. Le modalità per l'uso della
lingua friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione
regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate
con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito
il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/98
Art. 11 bis
(Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti
dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia
statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua
friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del
comma l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua
friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini
in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti
dell'Amministrazione con i cittadini.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/98
Art. 12
(Sperimentazione didattica)
1. Il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con
proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua
friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione
didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti
o vigilati dalla Regione.
CAPO II
Grafia unitaria
Art. 13
(Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia
ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. E' adottata, quale grafia ufficiale
della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della
deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel
testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela,
edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia
della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito
indicate:
a) sostituzione in corpo di parola
ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;
b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi e
nella onomastica storica, con il digramma qu+vocale».
3. L'Osservatorio della lingua e cultura
friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle
varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 124, comma 4 , L.R. 13/98
Art. 14
(Uso della grafia ufficiale friulana)
1. La Regione, gli Enti locali e i loro
rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente,
corsi e scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella ufficiale
e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di
uso scolastico, che usi una grafia diversa.
2. Le pubblicazioni e i documenti in
lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti
strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.
3. Nel territorio di cui all'articolo
5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori
con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.
4. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo
1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali
e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera
e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma
3.
Note:
1. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1 , L.R. 9/99
TITOLO II
STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE
CAPO I
(Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane)
Art. 15
(Istituzione dell'Osservatorio)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale
della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.
2. L'Osservatorio è lo strumento
della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate
dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di
cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative
di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.
3. Presso il Servizio per le lingue regionali
e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura,
di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al
Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due
dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore
a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.
Art. 16
(Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio:
a) elabora studi e indagini statistiche
sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi,
ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;
b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;
c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti
dagli stessi;
d) vigila sull'attività di catalogazione di cui all'articolo
9;
e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Università degli
studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate, la predisposizione
degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli
insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;
f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della
domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;
g) coordina:
1) studi avanzati di carattere linguistico
e letterario sul friulano;
2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi
tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che
permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni
della vita moderna;
3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;
4) l'editoria di qualità in lingua friulana;
5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;
h) promuove:
1) l'uso del friulano nei mezzi di
comunicazione di massa;
2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;
i) propone all' Amministrazione regionale
ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento
degli obiettivi di cui al Titolo I.
2. L'Osservatorio sovrintende altresì
al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della
presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione
di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare
l'uso della grafia ufficiale.
3. L'Osservatorio propone il riconoscimento
della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).
Art. 17
(Modalità operative dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio svolge i compiti di
cui all'articolo 16 mediante:
a) attivita' diretta;
b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;
c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline
attinenti alle finalità della presente legge;
d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata
non superiore ad un anno;
e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;
f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.
1 bis. Con apposito regolamento regionale,
sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare
le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento
degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni
assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo
svolgimento delle attività di cui al comma 1.
1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico
dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le
attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51,
comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la
stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.
Note:
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 6, L.R. 13/98
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 124, comma 7, L.R. 13/98
3. Aggiunto il comma 1 ter da art. 124 comma 7, L.R. 13/98
4. Soppresse parole al comma 1, lettera b da art. 6 comma 64, L.R. 4/01
Art. 18
(Piani di intervento)
1. Per il perseguimento degli obiettivi
della presente legge, la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura
approva annualmente, su proposta dell'Osservatorio, un Piano triennale
di intervento, sentite le Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone
e Udine che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
del documento; decorso tale termine si prescinde dal suddetto parere.
Ogni anno si procede all'aggiornamento del Piano, ricostituendone l'estensione
triennale.
2. Il Piano individua le diverse aree
d'intervento e le relative priorità, e articola in progetti-obiettivo
le iniziative conseguenti. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali
delle singole aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui questi
si articolano;
b) la valutazione dell'impatto delle iniziative previste sul corpo e
sullo stato della lingua;
c) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di
verifica dei risultati di ciascun progetto- obiettivo;
d) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione
per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
e) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi
programmati con quelli di altri Enti e Istituzioni pubbliche e private;
f) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività
per le quali si richiede il finanziamento regionale.
3. L'Osservatorio verifica la compatibilità
dei programmi annuali di cui all'articolo 8, comma 3, con il Piano triennale
di intervento e può presentare osservazioni ai programmi stessi.
Note:
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 8 , L.R. 13/98
Art. 19
(Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Sulla base dei piani triennali di
intervento previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti
in settori culturali e linguistici indicati all'articolo 8, comma 1.;
2. Sono finanziabili le attivita' volte
a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva,
le attivita' nei seguenti settori:
a) nel settore degli studi e delle
ricerche:
indagini sulla condizione linguistica
della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca,
raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali
storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione
di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti,
carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;
organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali;
attivita' di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi
riguardanti la storia, l'economia, la societa', le tradizioni ed il
patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione
di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari
di insegnamento;
b) nel settore della stampa, dell'
editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione
sociale:
stampa di giornali e periodici in
lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza
della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane;
pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti
la cultura e la lingua friulane, attivita' informative e promozionali
attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi
radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche
ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la
cultura friulane;
c) nel settore della scuola:
corsi di informazione ed aggiornamento,
premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa
idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana,
studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunita' emigrate,
sulla realta' storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane,
anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre
attivita' parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della
cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
d) nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi
teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello
internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuoverelo sviluppo
e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione
di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni
teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione
e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione
di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici,
complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione
nonche' per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in
lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine
di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica
originaria.
2 bis. Le domande per la concessione
dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura, con le modalita' previste dall'articolo
6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui
al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalita' previste dall'articolo
1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23,
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalita' di
cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di
cui al comma 2, lettera d).
Note:
1. Sostituito il comma 1 da art. 124, comma 9 , L.R. 13/98
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 124, comma 9 , L.R. 13/98
3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 124, comma 9 , L.R. 13/98
Art. 20
(Organi dell'Osservatorio)
1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato
scientifico e il suo Presidente.
Art. 21
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio
e' composto:
a) da due esperti indicati dall'Universita'
degli studi di Udine;
b) da un esperto indicato dall'Universita' degli studi di Trieste;
c) da un esperto designato dalla Societa' Filologica Friulana;
d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia,
Pordenone ed Udine;
e) da due esperti designati dall' Amministrazione regionale.
2. Le designazioni di cui alle lettere
d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire,
con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati
a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli
altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza
nel settore della lingua friulana.
3. Alle sedute del Comitato partecipano,
con voto consultivo:
a) il direttore del Servizio per le
lingue regionali e minoritarie;
b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.
3 bis. Funge da segretario del Comitato
un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
4. Il Comitato:
a) pone le basi scientifiche per la
definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base
delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte
ed istanze che vengono dal mondo culturale;
b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica
della loro attuazione e dei risultati;
c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente
legge.
5. Il Comitato e' istituito con decreto
del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della
Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e
cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.
6. Ai componenti del Comitato compete
un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta
inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale
53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10 , L.R. 13/98
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10 , L.R. 13/98
Art. 22
(Presidente del Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico elegge nel
suo seno il Presidente.
2. Il Presidente coordina tutta l'attivita'
scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato
scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali
e minoritarie.
3. Al Presidente del Comitato spetta
un'indennita' di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al
rimborso spese previsto dall'articolo 21, comma 6.
Art. 23
(Staff scientifico)
1. Per particolari esigenze il Comitato
scientifico puo' affidare incarichi, di durata non superiore a quattro
anni, a non piu' di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico
dell'Osservatorio.
2. A detto personale di staff l'Osservatorio
attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attivita' istituzionale.
3. Per particolari ricerche finalizzate,
individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture
dell'Universita' degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire
assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Universita'
degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere,
complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso e' rapportato
a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti
al dottorato di ricerca.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: istituzione del Servizio
per le lingue regionali e minoritarie
Art. 24
(Modifiche all'articolo 156 della legge regionale 7/1988)
1. All'articolo 156, comma 1, della legge
regionale 7/1988, come gia' modificato dall'articolo 1 della legge regionale
22 ottobre 1988, n. 61, e' aggiunta la seguente lettera:
d bis) provvede alla programmazione,
al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per
la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie.
2. All'articolo 156 della legge regionale
7/1988, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
« 1 bis. Per l'esercizio
delle attribuzioni di cui alla lettera d bis) del comma 1, la Direzione
regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e
della cultura friulane.».
Art. 25
(Modifica dell'articolo 157 della legge regionale 7/1988)
1. Al comma 1 dell'articolo 157 della
legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera:
«c bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie.».
Art. 26
(Integrazione alla legge regionale 7/1988)
1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale
7/1988, e' aggiunto il seguente articolo:
« Art. 160 bis - 1. Il Servizio
per le lingue regionali e minoritarie:
a) programma ed attua le iniziative
per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali
e minoritarie attraverso il sostegno delle attivita' teatrali, musicali,
audiovisive ed altre attivita' di promozione culturale nel campo artistico,
letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;
b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi
di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene i
rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;
c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione
e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.».
CAPO III
Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole dell'obbligo
Art. 27
(Insegnamento scolastico della lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata
a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole
materne, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino
rispondenti alle finalita' della presente legge, per lo svolgimento di
corsi integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti dai
piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili e' riconosciuta
quella concernente compensi al personale docente.
2. L'Amministrazione regionale e' altresi'
autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalita' previste dalla
presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre
associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione
di corsi di lingua friulana presso le Comunita' emigrate.
Note:
1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 124, comma 11 , L.R.13/98
2. Integrata la disciplina da art. 6, comma 78 , L.R. 4/99
3. Integrata la disciplina da art. 6, comma 79 , L.R. 4/99
4. Integrata la disciplina da art. 6, comma 80 , L.R. 4/99
Art. 28
(Modalita' e termini per la concessione dei contributi)
1. Per la concessione dei contributi
di cui all'articolo 27, comma 1, il legale rappresentante della scuola
deve presentare entro il 15 novembre di ogni anno alla Direzione regionale
dell'istruzione e cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilita',
da un dettagliato programma di attivita' didattica integrativa, regolarmente
approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo
di spesa.
2. Alle scuole ammesse a contributo viene
erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo
pari al 60 per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento
viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine
stabilito dal decreto di concessione.
3. La mancata rendicontazione entro il
termine comporta la revoca della sovvenzione concessa, nonche' la restituzione
dell'anticipo.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 29
(Programmi televisivi in lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata
a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la
realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi
nel palinsesto di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale e', altresi',
autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive
private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in
lingua friulana.
Note:
1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 13 , L.R.13/98
Art. 30
(Norma transitoria)
1. Il primo piano triennale di intervento
si riferisce al triennio 1997-1999.
2. Per l'anno 1996 viene predisposto
un piano annuale con le modalita' previste dall'articolo 18, prescindendo
dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.
3. Per l'esercizio 1996 le domande per
la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere
inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro
un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del
timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa
disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.
4. Le domande per l' anno scolastico
1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate
entro il 15 novembre 1996.
Note:
1. Sostituito il comma 4 da art. 26, comma 1 , L.R. 31/96
2. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 1 , L.R. 37/96
Art. 31
(Norme finanziarie)
1. Per le finalita' previste dall'articolo
8, comma 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un
finanziamento annuo alla Societa' Filologica Friulana «G.I. Ascoli»
di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento
delle proprie finalita' istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del
comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per
l'anno 1996, la cui denominazione e' cosi' modificata: «Finanziamento
annuo alla Societa' Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine
e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle
proprie finalita' istituzionali».
3. Per le finalita' previste dal comma
1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in
ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire
150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per
l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza e' elevato di
lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 e' altresi'
elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
6. Per le finalita' previste dall'articolo
9, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa
in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio
per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca civica
« V. Joppi » di Udine per l'attivita' di conservazione e valorizzazione
della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico
e letterario friulano o di lingua friulana» e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in
ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 e' altresi'
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui
si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
9. Le spese di funzionamento della Commissione
di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo
21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno
1996.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998
e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalita' previste dagli articoli
7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla
indennita' di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonche'
lettere b), c), e d) e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni,
suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996
al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito
alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6.
- Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione
«Spese per l'attivita' diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana,
per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio
e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura
friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Universita' degli studi di
Udine per attivita' scientifiche» e con lo stanziamento complessivo,
in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di
lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 e' altresi'
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui
si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
14. Per le finalita' previste dall'articolo
19 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa
in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno
1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito
alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6.
- Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione
«Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici
friulani» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,
di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno
1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
16. Sul citato capitolo 5437 e' altresi'
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui
si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
17. Per le finalita' previste dall'articolo
27 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
18. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito,
a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente
Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunita'
emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana» e con
lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno
1997.
19. Per le finalita' previste dall'articolo
29 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
20. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio
per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione
di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento
in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433,
5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale
6 febbraio 1996, n. 10.
22. All'onere complessivo di lire 3.970
milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo,
si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo
8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite
dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco
di ciascuna indicati:
a) partita n. 19: lire 100 milioni
per l'anno 1997;
b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione
di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno
1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.
Art. 32
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogate le leggi regionali 7
febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della
legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e
cultura friulana e» e la parola «altre».
3. Nel primo comma dell'articolo 25 della
legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e
cultura friulana e» e la parola «altre».
4. E' abrogato il terzo comma dell'articolo
26 della legge regionale 68/1981.
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:
« 2. Per le finalita' di
cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano,
presenti sul territorio di piu' province, possono essere predisposti
programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni
provinciali interessate.».
Art. 33
(Pubblicazione)
1. Fatta salva la procedura ordinaria
di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo
in lingua friulana della presente legge e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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