Legge
n. 26 Regione Sicilia
REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE 9/10/1998,
N. 26
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 52 del 14 ottobre
1998
Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico,
culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese
e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali
per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo
1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. La Regione siciliana, nell'ambito della
tutela della lingua e della cultura delle popolazioni appartenenti alle
minoranze linguistiche riconosciuta dalle leggi della Repubblica, dispone
per le popolazioni di lingua e di cultura albanese e delle altre minoranze
linguistiche presenti nella Regione gli interventi di cui agli articoli
seguenti.
ARTICOLO 2
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Il Presidente della Regione, entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve avviare l'iter
per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale
in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Il provvedimento è adottato
con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta
regionale di governo. Il procedimento per l'adozione del decreto è
promosso dal Presidente della Regione mediante richiesta ai comuni di
Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e
Santa Cristina Gela di volere includere i rispettivi territori comunali
nell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli
seguenti. I comuni manifesteranno la loro adesione con delibera del consiglio
comunale da adottarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta
del Presidente della Regione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine
l'adesione si intende accordata.
3. Il territorio del comune di Palermo,
sede di residenza di molti albanofoni, può essere inserito su richiesta
del consiglio comunale della città nell'ambito territoriale del
decreto del Presidente della Regione.
4. Negli altri comuni della Regione non
compresi nelle previsioni dei commi precedenti, nel cui territorio insista
comunque una minoranza linguistica, il procedimento previsto dal comma
2 può in ogni caso essere promosso dal 10 per cento della popolazione
residente.
ARTICOLO 3
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Nelle scuole materne dei comuni di
cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della
lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento
delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della
minoranza come strumento d'insegnamento.
2. Nelle scuole materne ed elementari
sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza,
nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi,
i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie
di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della
minoranza.
3. E' obbligatorio l'insegnamento della
cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle
discipline individuate dalle istituzioni scolastiche interessate nell'esercizio
dell'autonomia didattica.
4. Nello svolgimento dell'insegnamento
di cui ai commi precedenti le istituzioni scolastiche autonome esercitano
le attribuzioni previste dalla vigente legislazione statale.
5. Qualora i genitori non intendano avvalersi
per i propri figli delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ne informano
la scuola interessata al momento della preiscrizione.
6. Nel comune di Palermo, ove si verifichino le condizioni di cui al comma
3 dell'articolo 2, le competenti autorità scolastiche, previa intesa
con il comune, individuano gli istituti e le sezioni in cui si effettuerà
l'insegnamento previsto dai commi precedenti.
7. Per gradi d'istruzione diversi da
quelli indicati dai commi 1, 2 e 3 si applica la vigente legislazione
statale.
8. L'insegnamento della lingua, della
cultura e delle tradizioni locali costituisce parte integrante dei programmi
didattici dei corsi istituiti e finanziati dalla Regione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per gli adulti.
ARTICOLO 4
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. L'Assessore regionale per i beni culturali,
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare
finanziamenti per l'importo di lire 250 milioni per organizzare nei comuni
indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo
2 corsi di alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana
per adulti.
ARTICOLO 5
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. La Regione concede, in conformità
della legislazione vigente per il diritto allo studio, a coloro i quali
frequentano i corsi di lingua albanese o si avvalgono dell'insegnamento
di tale lingua nelle scuole pubbliche, secondo le modalità previste
dagli articoli precedenti, contributi annui per l'acquisto di libri e
materiale didattico.
ARTICOLO 6
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Nei comuni indicati nel decreto del
Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei
consigli comunali possono usare la lingua locale nell'attività
degli organi medesimi.
2. Quando non sia possibile disporre
di servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni
che non siano espresse anche in lingua italiana.
3. Per gli altri uffici pubblici si applicano
le leggi dello Stato.
ARTICOLO 7
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Nei comuni indicati nel decreto del
Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio
comunale può deliberare con disposizione del proprio statuto di
provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza
di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua
albanese, o nelle altre lingue minoritarie, di atti ufficiali dello Stato,
della Regione e degli altri enti locali, fermo restando il valore legale
esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
ARTICOLO 8
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Nei comuni di cui all'articolo 2, in
aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali.
2. Per gli interventi di cui al comma
precedente, la Regione eroga ai medesimi comuni un contributo di lire
30 milioni.
ARTICOLO 9
1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV
regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento
nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi
e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare
contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere
privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.
ARTICOLO 10
1. L'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi
per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche
organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione
di cui al comma 2 dell'articolo 2.
ARTICOLO 11
1. L'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere
contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti
religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle
popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti
in Sicilia.
ARTICOLO 12
(Articolo omesso in quanto impugnato,
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana)
* Il testo dell'articolo omesso è riportato nel paragrafo note.
Note:
1. Al fine di disciplinare l'erogazione dei contributi di cui agli articoli
9, 10 ed 11 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione emanerà, entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, apposito regolamento.
ARTICOLO 13
1. La Regione siciliana, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli
Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze
linguistiche.
2. L'Istituto svolge attività
di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici
e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro
necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico,
linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.
3. Le finalità ed il funzionamento
dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti
i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed
il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. L'Istituto avrà un proprio
consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza
in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi
nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo
2, un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed
un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.
5. L'Università degli studi di
Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere
alla direzione scientifica dell'istituto.
ARTICOLO 14
1. Il contributo di cui all'articolo
1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 'Interventi per la promozione
di Attività scientifiche e culturali nel settore sociale della cultura cristiana'
è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario
in corso.
ARTICOLO 15
1. L'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare
alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi
corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono
di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare
alla gestione dei suddetti corsi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni
di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
ARTICOLO 16
1. Per le finalità della presente
legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva
di lire 16.100 milioni così ripartite:
articolo 3 - lire 250 milioni;
articolo 4 - lire 250 milioni;
articolo 5 - lire 20 milioni;
articolo 8 - lire 30 milioni;
articolo 9 - lire 20 milioni;
articolo 10 - lire 100 milioni;
articolo 11 - lire 80 milioni;
articolo 13 - lire 250 milioni;
articolo 14 - lire 200 milioni;
articolo 15 - lire 15.000 milioni.
2. All'onere derivante dagli articoli
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente nell'esercizio
finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei
seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:
capitolo 37971 lire 500 milioni:
capitolo 38360 lire 500 milioni;
capitolo 38371 lire 100 milioni;
capitolo 47653 lire 100 milioni.
3. Per gli anni successivi l'onere sarà
determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47.
4. Alla spesa derivante dall'articolo
15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito
accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del bilancio
della Regione.
ARTICOLO 17
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 1998
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