Legislazione

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa, certuna delle quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Europa; considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile conformemente ai principi contenuti nell’Accordo internazionale ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa; tenendo conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell’Atto Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen del 1990; sottolineando il valore dell’interculturalismo e del plurilinguismo e considerando che la protezione e l’incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle; coscienti del fatto che la protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi e regioni d’Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale; tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei Paesi d’Europa; convengono quanto segue


PARTE I
Disposizioni Generali

Art. 1
Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

a) con l’espressione “lingue regionali o minoritarie”, si intendono le lingue

1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e,

2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti;

b) per “territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria è praticata”, si intende l’area geografica nella quale questa lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustifichi l’adozione delle differenti misure di protezione e di promozione prevista dalla presente Carta;

c) per “lingue sprovviste di territorio” si intendono le lingue praticate dai cittadini dello Stato che sono differenti dalla(e) lingua(e) praticata(e) dal resto della popolazione dello Stato ma che, benchè tradizionalmente praticate dallo Stato, non possono essere ricollegate ad un’area geografica particolare.

Art. 2
Impegni

1) Ogni parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte 2 all’insieme delle lingue regionali o minoritarie particate sul suo territorio e rispondenti alle definizioni dell’articolo 1.

2) Per ciò che concerne ogni lingua che Essa avesse indicato ai momenti della ratifica, accettazione o approvazione, conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o alinea scelti tra le disposizioni della Parte 3 della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in ciscuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Art. 3
Modalità

1) Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 2.

2) Ogni Parte può, in ogni ulteriore momento, notificare al Segretario Generale che Essa accetta le obbligazioni derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse su tutto o parte del territorio.

3) Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno reputati parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla data della loro notifica.

Art. 4
Statuti di protezione esistenti

1) Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata come limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

2) Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Art. 5
Obblighi esistenti

Niente nella presente Carta potrà essere interpretato come diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ada ltri obblighi di diritto iinternazionale, ivi compreso il principio di sovranità o di integrità territoriale degli Stati.

Art. 6
Informazione

Le parti si impegnano a vigilare affinché le autorità organizzazioni e persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II
Obiettivi e principi perseguiti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 2

Art. 7
Obiettivi e principi

1) In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori ove queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondono la loro politica, la loro legislazione, e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale;

b) il rispetto dell’area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria facendo in modo che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;

c) la ncessità di un’azione risoluta di promozione delle lingue regionali o minoritarie allo scopo di salvaguardarle;

d) la facilitazione e/o l’incoraggiamento dell’uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e nella vita privata;

e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni nei campi coperti dalla presente Carta fra i gruppi che particano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua praticata informa identica o vicina, così come lo stabilimento di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che praticano lingue differenti;

f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie in tutti gli stadi appropriati;

g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell’area ove questa lingua è particata, di apprenderla, se lo desiderano;

h) la promozione degli studi e delle ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o in stabilimenti equivalenti;

i) la promozione delle forme appropriate di scambi transnazionali, nei campi coperti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie praticate in una forma identica o vicina in due o più Stati.

2) Le parti si impegnano ad eliminare, se non l’hanno ancora fatto, ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificata avente per oggetto la pratica di una lingua regionale o minoritaria e avente lo scopo di scoraggiarla o metterne in pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinate a promuovere l’uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione o tendenti a tener conto delle loro situazioni particolari non è considerato atto di discriminazione contro i locutori delle lingue più diffuse.

3) Le Parti si impegnano a promuovere, per mezzo di misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, specialmente facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza riguardo alle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell’istruzione e della formazione dispensata nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire lo stesso obiettivo.

4) Nel definire la propria politica verso le lingue regionali o minoritarie le Parti si impegnano a prendere in considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che particano queste lingue. Esse sono incoraggiate acreare, se necessario, orgnai incaricati di consigliare le autorità su tutte le questioni concernenti le lingue regionali o minoritarie.

5) Le Parti si impegnano ad applicare -mutatis mutandis- i principi enunciati nei precedenti paragrafi da 1 a 4 alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, nel caso di queste lingue, la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione.

PARTE III
Misure a favore dell’impegno delle Lingue Regionali o Minoritarie nella vita pubblica da prendere in conformità con gli impegni sottoscritti in virtù del Paragrafo 2 dell’Articolo 2

Art. 8
Insegnamento

1) In materia di insegnamento le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste lingue sono particate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e senza pregiudizio dell’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:

a1) prevedere un’istruzione prescolare assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

a2) prevedere che una parte sostanziale dell’istruzione prescolare sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

a3) applicare una delle misure previste sotto i punti a1) e a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero è reputato sufficiente; o

a4) sei poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell’istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l’applicazione delle misure previste dal punto a1) e a3) di cui sopra;

b1) prevedere un insegnamento primario assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

b2) prevedere che una parte sostanziale dell’insegnamento primario sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

b3) prevedere, nel quadro dell’istruzione primaria, che l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie faccia parte integrante del curricolo; o

b4) applicare una delle misure previste dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero sia reputato sufficiente;

c1) prevedere un insegnamento secondario che sia assicurato totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

c2) prevedere che una parte sostanziale dell’insegnamento secondario sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

c3) prevedere, nel quadro dell’istruzione secondaria, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curricolo; o

c4) applicare una delle misure previste dal punto c1) al punto c3) di cuisopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all’occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;

d1) prevedere un insegnamento tecnico e professionale che sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

d2) prevedere che una parte sostanziale dell’insegnamento tecnico e professionale sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

d3) prevedere, nel quadro dell’istruzione tecnica e professionale, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curricolo; o

d4) applicare una delle misure previste dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all’occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;

e1) prevedere un insegnamento universitario ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; o

e2) prevedere lo studio di queste lingue, come discipline di insegnamento universitario superiore; o

e3) se, a causa del ruolo dello Stato, riguardo agli stabilimenti di insegnamento superiore, i punti e1) e e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l’istruzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o di mezzi che permettano di studiare queste lingue all’università od in altri stabilimenti di insegnamento superiore;

f1) prevedere disposizioni perché siano svolti corsi di istruzione degli adulti o di istruzione permanente assicurati principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

f2) proporre queste lingue come discipline dell’istruzione degli adulti e dell’istruzione permanente; o

f3) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell’istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l’insegnamento di queste lingue nel quadro dell’istruzione degli adulti e dell’istruzione permanente;

g) prendere disposizioni per assicurare l’insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua regionale o minoritaria è l’espressione;

h) assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria alla messa in opera dei paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;

i) creare uno o più organi di controllo incaricati di seguire le misure pres ed i progressi realizzati nell’istituzione o nello sviluppo dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2) In materia di insegnamento e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell’insegnamento.

Art. 9
Giustizia

1. Le parti si impegnano, per ciò che concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie nelle quali risiede un numero di persone che particano le lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui sotto e secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l’utilizzazione delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerata dal giudice di ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

a) nelle procedure penali:

a1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

a2) a garantire all’accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o

a3) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate come irricevibili semplicemente perché sono presentate in una lingua regionale o minoritaria; e/o

a4) a stabilire a domanda, in queste lingue regionali o minoritarie, gli atti legati ad una procedura giudiziaria; se necessario con il ricorso ad interpreti e a traduzioni che non comportino spese addizionali per gli interessati;

b) nelle procedure civili:

b1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

b2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o

b3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso ad interpreti ed a traduzioni;

c) nella procedura davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:

c1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

c2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o

c3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie,
se necessario facendo ricorso a interpreti ed a traduzioni;

d) a prendere misure affinché l’applicazione dei capoversi 1 e 3 dei paragrafi b) e c) di cui sopra e l’impiego eventuale di interpreti e di traduzioni non comportino spese addizionali per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che esi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria; o

b) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che essi sarnno opponibili ai terzi interessati non locutori di queste lingue alla condizione che il contenuto dell’atto sia portato a loro conoscenza da parte di chi lo ha fatto valere;

c) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i più importanti testi legislativi nazionali e quelli che concernono particolarmente coloro che utilizzano queste lingue, a meno che questi testi non siano già disponibili altrimenti.

Art. 10
Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative statali nelle quali abita un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure seguenti e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a1) vegliare affinché le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie; o

a2) vegliare affinché i loro agenti che sono in contatto col pubblico impieghino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in queste lingue; o

a3) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in queste lingue; o

a4) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in queste lingue; o

a5) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano sottoporre validamente un documento redatto in queste lingue;

b) mettere a disposizione dei formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie in versioni bilingue;

c) permettere alle autorità amministrative di redarre documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali nei territori delle quali risieda un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui appresso, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:

a) l’impiego delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell’amministrazione regionale o locale;

b) la possibilità, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, di presentare domande orali o scritte in queste lingue;

c) la pubblicazione, da parte delle collettività regionali, dei testi ufficiali da esse originati anche nelle lingue regionali o minoritarie;

d) la pubblicazione, da parte delle collettività locali, dei testi ufficiali da esse originati, nelle lingue regionali o minoritarie;

e) l’impiego da parte delle collettività regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza peraltro escludere l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;

g) l’impiego o l’adozione, all’occorrenza congiuntamente con la denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), delle forme tradizionali e corrette della toponimia nelle lingue regionali o minoritarie.

3. Per ciò che concerne i servizi pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono prtaicate, in funzione della situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a) vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della prestazione del servizio; o

b) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta in queste lingue; o

c) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in queste lingue.

4. Ai fini della messa in opera delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:

a) la traduzione o l’interpretazione eventualmente richieste;

b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici necessari;

c) la soddisfazione, nella misura del possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria, di essere dislocati nel territorio nel quale questa lingua è praticata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, a domanda degli interessati, l’impiego o l’adozione dei patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

Art. 11
Mass Media

1. Le Parti si impegnano, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, nei loro territori ove queste lingue sono particate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche hanno, in modo diretto o indiretto, una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei media:

a) nella misura in cui la radio e la televisione hanno una missione di servizio pubblico:

a1) ad assicurare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

a2) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

a3) a prendere disposizioni appropriate affinché le stazioni emittenti programmino emissioni nelle lingue regionali o minoritarie;

b1) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio nelle lingue regionali o minoritarie; o

b2) a incoraggiare e/o facilitare l’emissione di programmi radio nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

c1) a incoragiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

c2) a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

d) a incoraggiare e/o facilitare la produzione e la diffusione di opere audio e audiovisive nellelingue regionali o minoritarie;

e1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nellelingue regionali o minoritarie; o

e2) ad incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione di articoli di stampa nellelingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

f1) a coprire il costo supplementare dei mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie, allorché la legge preveda un’assistenza finanziaria, in generale, per i mass media;

f2) di estendere le esistenti misure di assistenza finanziaria alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua particata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, sia imposta alla stampa. L’esercizio delle libertà sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure becessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità o l’imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei locutori delle lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente create conformemente alal legge e che hanno il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

Art. 12
Attività e attrezzature culturali

1. In materia di attrezzature e di attività culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così come di produzione letteraria e cinematrografica, d’espressione culturale popolare, di festivals, d’industrie culturali, includendo specialmente l’utilizzazione delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio ove queste lingue sono praticate nella misura in cui le autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, a:

a) incoraggiare l’espressione e le iniziative proprie allelingue regionali o minoritarie e favorire i differenti modi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;

b) favorire i differenti modi di accesso in altre lingue regionali o minoritarie aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;

c) favorire l’accesso nelle lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;

d) vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in una misura appropriata la conoscenza e la pratica delle lingue e delle culture regionali e minoritarie nelle operazioni delle quali esse hanno l’iniziativa e alle quali danno un sostegno;

e) favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali, di personale che conosca la lingua regionale o minoritaria olatre a quella(e) del resto della popolazione;

f) favorire la partecipazione diretta, per ciò che concerne le attrezzature ed i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei locutori dellalingua regionale o minoritaria;

g) incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e di presentare al pubblico le opere prodotte nellelingue regionali o minoritarie;

h) all’occorrenza creare o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica in vista, specialmente, di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.

2. Per ciò che concerne altri territori da quelli nei quali le lingue regioanli o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoragggiare e/o prevedere, se il numero dei locutori in una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all’estero, a dare un posto appropriato alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura che ne è l’espressione.

Art. 13
Vita economica e sociale

1. Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l’insieme del paese, a:

a) escludere dalla loro legislazione ogni disposizione che interdisca o limiti senza giustificate ragioni il ricorso alle lingue regionali o minoritarie negli atti della vita economica o socaile e specialmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici, come le prescrizioni d’impiego dei prodotti o di attrezzature;

b) interdire l’inserzione nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l’uso delle lingue regionali o minoritarie, quanto meno tra locutori della medesima lingua;

c) opporsi alle pratiche che tendano a scoraggiare l’uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche e sociali;

d) facilitare e/o incoraggiare con altri mezzi oltre a queli previsti ai punti precedenti l’uso dellelingue regionali o minoritarie.

2. In materia di attività economica e sociale, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche ne hanno competenza, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono praticate e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a) definire, con loro regolamentazione finanziaria e bancaria, le modalità che permettano, nelle condizioni compatibili con gli usi commerciali, l’impiego delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, cambiali, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all’occorrenza, a vegliare alla messa in opera di questo processo;

b) nei settori economici e sociali che promanano direttamente dal loro controllo (settore pubblico), realizzare azioni che incoraggino l’impiego delle lingue regionali o minoritarie;

c) vegliare affinché le attrezzature sociali come ospedali, case di riposo, pensionati, offrano la possibilità di ricevere o di curare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per ragioni di salute, di età o per altre ragioni;

d) vegliare, secondo modalità appropriate, affinché le consegne di sicurezza siano egualmente redatte nelle lingue regionali o minoritarie;

e) rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Art. 14
Scambi transfrontalieri

1. Le Parti si impegnano:

a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che le legano agli Stati ove la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino, o a sforzarsi di concludere, se necessario, in modo da favorire i contatti tra locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell’insegnamento, dell’informazione, della formazione professionale e dell’istruzione permanente;

b) nell’interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione attraverso le frontiere, specialmente tra collettività regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino.

PARTE IV
Applicazione della Carta

Art. 15
Rapporti periodici

1. Le Parti rappresenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una forma che sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure prese in applicazione delle disposizioni della Parte II che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato entro l’anno seguente l’entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti ad intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Art. 16
Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo 15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all’articolo 17.

2. Organismi e associazioni legalmente costituiti in una Parte potranno attirare l’attenzione del comitato di esperti su questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto di queste informazioni nella preparazione del rapporto previsto al paragrafo 3 del presnete articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità alla Parte II.

3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto all’attenzione del Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione, all’occorrenza di ogni raccomandazione di quest’ultimo ad una o più parti.

5. Il Segretaio Generale del Consiglio d’Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all’Assemblea Parlamentare sull’applicazione della Carta.

Art. 17
Comitato di esperti

1. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per ciascuna Parte, designato dal Comitato dei Ministri su una lista di persone della massima integrità, con una competenza riconosciuta nelle materie trattate dalla Carta, che saranno proposte dalla parte interessata.

2. I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.

3. Il Comitato di esperti adotterà il suo regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

PARTE IV
Disposizioni finali

Art. 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettatzione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno el mese trascorso il periodo di tre mesi dalla data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso illoro consenso a vincolarsi alla Carta conformemente alle disposizioni dell’articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a vincolarsi alla Carta essa entrerà in vigore il primo giorno del mese dopo che sia trascorso il periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 20

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Carta il Comitato dei Ministri el Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio di aderire alla Carta.

2. Per ciascun Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 21

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi dal 2) al 5) dell’articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa nessun’altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 22

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Carta notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese trascorso il periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 23

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:

a) ogni sottoscrizione;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accaettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta conformemente agli srticolo 19 e 20;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3;

e) ogni altro atto, notifica o notificazione riferentesi alla presente Carta.

 


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