Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio
d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i
suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli
ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando
che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa,
certuna delle quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire, contribuisce
a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Europa;
considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria
nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile
conformemente ai principi contenuti nell’Accordo internazionale
ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo
spirito della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa; tenendo
conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell’Atto
Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen
del 1990; sottolineando il valore dell’interculturalismo e del plurilinguismo
e considerando che la protezione e l’incoraggiamento delle lingue
regionali o minoritarie non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali
e della necessità di apprenderle; coscienti del fatto che la protezione
e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi
e regioni d’Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione
di un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità
culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità
territoriale; tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni
storiche proprie di ciascuna regione dei Paesi d’Europa; convengono
quanto segue
PARTE I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
a) con l’espressione “lingue
regionali o minoritarie”, si intendono le lingue
1) praticate tradizionalmente in un
territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono
un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato,
e,
2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i)
di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le
lingue dei migranti;
b) per “territorio nel quale una
lingua regionale o minoritaria è praticata”, si intende l’area
geografica nella quale questa lingua è il modo di espressione di
un numero di persone che giustifichi l’adozione delle differenti
misure di protezione e di promozione prevista dalla presente Carta;
c) per “lingue sprovviste di territorio”
si intendono le lingue praticate dai cittadini dello Stato che sono differenti
dalla(e) lingua(e) praticata(e) dal resto della popolazione dello Stato
ma che, benchè tradizionalmente praticate dallo Stato, non possono
essere ricollegate ad un’area geografica particolare.
Art. 2
Impegni
1) Ogni parte si impegna ad applicare
le disposizioni della parte 2 all’insieme delle lingue regionali
o minoritarie particate sul suo territorio e rispondenti alle definizioni
dell’articolo 1.
2) Per ciò che concerne ogni lingua
che Essa avesse indicato ai momenti della ratifica, accettazione o approvazione,
conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare
un minimo di 35 paragrafi o alinea scelti tra le disposizioni della Parte
3 della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in ciscuno degli articoli
8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
Art. 3
Modalità
1) Ciascun Stato contraente deve specificare
nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni
lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su
tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi
scelti conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 2.
2) Ogni Parte può, in ogni ulteriore
momento, notificare al Segretario Generale che Essa accetta le obbligazioni
derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non
era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione
o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre
lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse
su tutto o parte del territorio.
3) Gli impegni previsti al paragrafo precedente
saranno reputati parte integrante della ratifica, dell’accettazione
o dell’approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla
data della loro notifica.
Art. 4
Statuti di protezione esistenti
1) Nessuna disposizione della presente
Carta può essere interpretata come limite o deroga ai diritti garantiti
dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
2) Le disposizioni della presente Carta
non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che regolano la
situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico
delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in
una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali
o multilaterali.
Art. 5
Obblighi esistenti
Niente nella presente Carta potrà
essere interpretato come diritto di intraprendere una qualsiasi attività
o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle
Nazioni Unite o ada ltri obblighi di diritto iinternazionale, ivi compreso
il principio di sovranità o di integrità territoriale degli
Stati.
Art. 6
Informazione
Le parti si impegnano a vigilare affinché
le autorità organizzazioni e persone interessate siano informate
dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.
PARTE II
Obiettivi e principi perseguiti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo
2
Art. 7
Obiettivi e principi
1) In materia di lingue regionali o minoritarie,
nei territori ove queste lingue sono praticate e secondo la situazione
di ciascuna lingua, le Parti fondono la loro politica, la loro legislazione,
e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
a) il riconoscimento delle lingue regionali
o minoritarie come espressione della ricchezza culturale;
b) il rispetto dell’area geografica
di ogni lingua regionale o minoritaria facendo in modo che le divisioni
amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla
promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
c) la ncessità di un’azione
risoluta di promozione delle lingue regionali o minoritarie allo scopo
di salvaguardarle;
d) la facilitazione e/o l’incoraggiamento
dell’uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie
nella vita pubblica e nella vita privata;
e) il mantenimento e lo sviluppo di
relazioni nei campi coperti dalla presente Carta fra i gruppi che particano
una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato
che parlano una lingua praticata informa identica o vicina, così
come lo stabilimento di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato
che praticano lingue differenti;
f) la messa a disposizione di forme
e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali
o minoritarie in tutti gli stadi appropriati;
g) la messa a disposizione di mezzi
che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria,
che abitano nell’area ove questa lingua è particata, di
apprenderla, se lo desiderano;
h) la promozione degli studi e delle
ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università
o in stabilimenti equivalenti;
i) la promozione delle forme appropriate
di scambi transnazionali, nei campi coperti dalla presente Carta, per
le lingue regionali o minoritarie praticate in una forma identica o
vicina in due o più Stati.
2) Le parti si impegnano ad eliminare,
se non l’hanno ancora fatto, ogni distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza ingiustificata avente per oggetto la pratica di una lingua
regionale o minoritaria e avente lo scopo di scoraggiarla o metterne in
pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L’adozione di misure speciali
a favore delle lingue regionali o minoritarie destinate a promuovere l’uguaglianza
tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione o tendenti
a tener conto delle loro situazioni particolari non è considerato
atto di discriminazione contro i locutori delle lingue più diffuse.
3) Le Parti si impegnano a promuovere,
per mezzo di misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i
gruppi linguistici del paese, specialmente facendo in modo che il rispetto,
la comprensione e la tolleranza riguardo alle lingue regionali o minoritarie
figurino fra gli obiettivi dell’istruzione e della formazione dispensata
nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire
lo stesso obiettivo.
4) Nel definire la propria politica verso
le lingue regionali o minoritarie le Parti si impegnano a prendere in
considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che particano queste
lingue. Esse sono incoraggiate acreare, se necessario, orgnai incaricati
di consigliare le autorità su tutte le questioni concernenti le
lingue regionali o minoritarie.
5) Le Parti si impegnano ad applicare
-mutatis mutandis- i principi enunciati nei precedenti paragrafi da 1
a 4 alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, nel caso di queste
lingue, la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto
alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto
dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche
dei gruppi che praticano le lingue in questione.
PARTE III
Misure a favore dell’impegno delle Lingue Regionali o Minoritarie
nella vita pubblica da prendere in conformità con gli impegni sottoscritti
in virtù del Paragrafo 2 dell’Articolo 2
Art. 8
Insegnamento
1) In materia di insegnamento le Parti
si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste
lingue sono particate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue
e senza pregiudizio dell’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i)
dello Stato, a:
a1) prevedere un’istruzione prescolare
assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
a2) prevedere che una parte sostanziale
dell’istruzione prescolare sia assicurata nelle lingue regionali
o minoritarie; o
a3) applicare una delle misure previste
sotto i punti a1) e a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie
lo desiderino ed il cui numero è reputato sufficiente; o
a4) sei poteri pubblici non hanno competenza
diretta nel campo dell’istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare
l’applicazione delle misure previste dal punto a1) e a3) di cui
sopra;
b1) prevedere un insegnamento primario
assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
b2) prevedere che una parte sostanziale
dell’insegnamento primario sia assicurato nelle lingue regionali
o minoritarie; o
b3) prevedere, nel quadro dell’istruzione
primaria, che l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie
faccia parte integrante del curricolo; o
b4) applicare una delle misure previste
dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie
lo desiderino ed il cui numero sia reputato sufficiente;
c1) prevedere un insegnamento secondario
che sia assicurato totalmente nelle lingue regionali o minoritarie;
o
c2) prevedere che una parte sostanziale
dell’insegnamento secondario sia assicurata nelle lingue regionali
o minoritarie; o
c3) prevedere, nel quadro dell’istruzione
secondaria, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie
come parte integrante del curricolo; o
c4) applicare una delle misure previste
dal punto c1) al punto c3) di cuisopra almeno agli alunni che lo desiderino
- o all’occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero
reputato sufficiente;
d1) prevedere un insegnamento tecnico
e professionale che sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie;
o
d2) prevedere che una parte sostanziale
dell’insegnamento tecnico e professionale sia assicurata nelle
lingue regionali o minoritarie; o
d3) prevedere, nel quadro dell’istruzione
tecnica e professionale, l’insegnamento delle lingue regionali
o minoritarie come parte integrante del curricolo; o
d4) applicare una delle misure previste
dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino
- o all’occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero
reputato sufficiente;
e1) prevedere un insegnamento universitario
ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie;
o
e2) prevedere lo studio di queste lingue,
come discipline di insegnamento universitario superiore; o
e3) se, a causa del ruolo dello Stato,
riguardo agli stabilimenti di insegnamento superiore, i punti e1) e
e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l’istruzione
di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore
nelle lingue regionali o minoritarie, o di mezzi che permettano di studiare
queste lingue all’università od in altri stabilimenti di
insegnamento superiore;
f1) prevedere disposizioni perché
siano svolti corsi di istruzione degli adulti o di istruzione permanente
assicurati principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie;
o
f2) proporre queste lingue come discipline
dell’istruzione degli adulti e dell’istruzione permanente;
o
f3) se i poteri pubblici non hanno competenza
diretta nel campo dell’istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare
l’insegnamento di queste lingue nel quadro dell’istruzione
degli adulti e dell’istruzione permanente;
g) prendere disposizioni per assicurare
l’insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua
regionale o minoritaria è l’espressione;
h) assicurare la formazione iniziale
e permanente degli insegnanti necessaria alla messa in opera dei paragrafi
da a) a g) accettati dalla Parte;
i) creare uno o più organi di
controllo incaricati di seguire le misure pres ed i progressi realizzati
nell’istituzione o nello sviluppo dell’insegnamento delle
lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti
periodici che saranno resi pubblici.
2) In materia di insegnamento e per ciò
che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o
minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad
autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una
lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o
della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell’insegnamento.
Art. 9
Giustizia
1. Le parti si impegnano, per ciò
che concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie nelle
quali risiede un numero di persone che particano le lingue regionali o
minoritarie che giustifichi le misure di cui sotto e secondo la situazione
di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l’utilizzazione
delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerata
dal giudice di ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:
a) nelle procedure penali:
a1) a prevedere che le autorità
giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle
lingue regionali o minoritarie; e/o
a2) a garantire all’accusato il
diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o
a3) a prevedere che le richieste e le
prove, scritte o orali, non siano considerate come irricevibili semplicemente
perché sono presentate in una lingua regionale o minoritaria;
e/o
a4) a stabilire a domanda, in queste
lingue regionali o minoritarie, gli atti legati ad una procedura giudiziaria;
se necessario con il ricorso ad interpreti e a traduzioni che non comportino
spese addizionali per gli interessati;
b) nelle procedure civili:
b1) a prevedere che le autorità
giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle
lingue regionali o minoritarie; e/o
b2) a permettere, quando una parte in
causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si
esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò
dover subire spese addizionali; e/o
b3) a permettere la produzione di documenti
e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo
ricorso ad interpreti ed a traduzioni;
c) nella procedura davanti alle giurisdizioni
competenti in materia amministrativa:
c1) a prevedere che le autorità
giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle
lingue regionali o minoritarie; e/o
c2) a permettere, quando una parte in
causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si
esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò
dover subire spese addizionali; e/o
c3) a permettere la produzione di documenti
e prove nelle lingue regionali o minoritarie,
se necessario facendo ricorso a interpreti ed a traduzioni;
d) a prendere misure affinché
l’applicazione dei capoversi 1 e 3 dei paragrafi b) e c) di cui
sopra e l’impiego eventuale di interpreti e di traduzioni non
comportino spese addizionali per gli interessati.
2. Le Parti si impegnano:
a) a non rifiutare la validità
degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che esi
sono redatti in una lingua regionale o minoritaria; o
b) a non rifiutare la validità,
tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo
fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria e
a prevedere che essi sarnno opponibili ai terzi interessati non locutori
di queste lingue alla condizione che il contenuto dell’atto sia
portato a loro conoscenza da parte di chi lo ha fatto valere;
c) a non rifiutare la validità,
tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo
fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili,
nelle lingue regionali o minoritarie, i più importanti testi legislativi
nazionali e quelli che concernono particolarmente coloro che utilizzano
queste lingue, a meno che questi testi non siano già disponibili
altrimenti.
Art. 10
Autorità amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni delle autorità
amministrative statali nelle quali abita un numero di locutori delle lingue
regionali o minoritarie che giustifichi le misure seguenti e secondo la
situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui
ciò è ragionevolmente possibile, a:
a1) vegliare affinché le autorità
amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie; o
a2) vegliare affinché i loro
agenti che sono in contatto col pubblico impieghino le lingue regionali
o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a
loro in queste lingue; o
a3) vegliare affinché i locutori
delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali
o scritte e ricevere una risposta in queste lingue; o
a4) vegliare affinché i locutori
delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali
o scritte in queste lingue; o
a5) vegliare affinché i locutori
delle lingue regionali o minoritarie possano sottoporre validamente
un documento redatto in queste lingue;
b) mettere a disposizione dei formulari
e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue
regionali o minoritarie in versioni bilingue;
c) permettere alle autorità amministrative
di redarre documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per ciò che concerne le autorità
locali e regionali nei territori delle quali risieda un numero di locutori
delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui
appresso, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:
a) l’impiego delle lingue regionali
o minoritarie nel quadro dell’amministrazione regionale o locale;
b) la possibilità, per i locutori
delle lingue regionali o minoritarie, di presentare domande orali o
scritte in queste lingue;
c) la pubblicazione, da parte delle
collettività regionali, dei testi ufficiali da esse originati
anche nelle lingue regionali o minoritarie;
d) la pubblicazione, da parte delle
collettività locali, dei testi ufficiali da esse originati, nelle
lingue regionali o minoritarie;
e) l’impiego da parte delle collettività
regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro
assemblee, senza peraltro escludere l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i)
dello Stato;
g) l’impiego o l’adozione,
all’occorrenza congiuntamente con la denominazione nella(e) lingua(e)
ufficiale(i), delle forme tradizionali e corrette della toponimia nelle
lingue regionali o minoritarie.
3. Per ciò che concerne i servizi
pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone
che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, nei territori
ove le lingue regionali o minoritarie sono prtaicate, in funzione della
situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò è
ragionevolmente possibile, a:
a) vegliare affinché le lingue
regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della prestazione
del servizio; o
b) permettere ai locutori delle lingue
regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta
in queste lingue; o
c) permettere ai locutori delle lingue
regionali o minoritarie di formulare una domanda in queste lingue.
4. Ai fini della messa in opera delle
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti
si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:
a) la traduzione o l’interpretazione
eventualmente richieste;
b) il reclutamento e, se del caso, la
formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici necessari;
c) la soddisfazione, nella misura del
possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua
regionale o minoritaria, di essere dislocati nel territorio nel quale
questa lingua è praticata.
5. Le Parti si impegnano a permettere,
a domanda degli interessati, l’impiego o l’adozione dei patronimici
nelle lingue regionali o minoritarie.
Art. 11
Mass Media
1. Le Parti si impegnano, per i locutori
delle lingue regionali o minoritarie, nei loro territori ove queste lingue
sono particate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura
in cui le autorità pubbliche hanno, in modo diretto o indiretto,
una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei
principi di indipendenza e di autonomia dei media:
a) nella misura in cui la radio e la
televisione hanno una missione di servizio pubblico:
a1) ad assicurare la creazione di
almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali
o minoritarie; o
a2) ad incoraggiare e/o facilitare
la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo
nelle lingue regionali o minoritarie; o
a3) a prendere disposizioni appropriate
affinché le stazioni emittenti programmino emissioni nelle
lingue regionali o minoritarie;
b1) ad incoraggiare e/o facilitare la
creazione di almeno una stazione radio nelle lingue regionali o minoritarie;
o
b2) a incoraggiare e/o facilitare l’emissione
di programmi radio nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;
c1) a incoragiare e/o facilitare la
creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie;
o
c2) a incoraggiare e/o facilitare la
diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie,
in modo regolare;
d) a incoraggiare e/o facilitare la
produzione e la diffusione di opere audio e audiovisive nellelingue
regionali o minoritarie;
e1) a incoraggiare e/o facilitare la
creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nellelingue
regionali o minoritarie; o
e2) ad incoraggiare e/o facilitare la
pubblicazione di articoli di stampa nellelingue regionali o minoritarie,
in modo regolare;
f1) a coprire il costo supplementare
dei mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie, allorché
la legge preveda un’assistenza finanziaria, in generale, per i
mass media;
f2) di estendere le esistenti misure
di assistenza finanziaria alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali
o minoritarie;
g) a sostenere la formazione di giornalisti
e di altro personale per i mass media che utilizzano le lingue regionali
o minoritarie.
2. Le Parti si impegnano a garantire la
libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei
paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o vicina a una
lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di
emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si
impegnano inoltre a vegliare affinché nessuna restrizione alla
libertà di espressione e alla libera circolazione dell’informazione
in una lingua particata in forma identica o vicina a una lingua regionale
o minoritaria, sia imposta alla stampa. L’esercizio delle libertà
sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può
essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure becessarie, in
una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità
territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell’ordine
e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale,
alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità
o l’imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché
gli interessi dei locutori delle lingue regionali o minoritarie siano
rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente
create conformemente alal legge e che hanno il compito di garantire la
libertà e la pluralità dei mass media.
Art. 12
Attività e attrezzature culturali
1. In materia di attrezzature e di attività
culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali,
musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così come di produzione
letteraria e cinematrografica, d’espressione culturale popolare,
di festivals, d’industrie culturali, includendo specialmente l’utilizzazione
delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per ciò che concerne
il territorio ove queste lingue sono praticate nella misura in cui le
autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo
campo, a:
a) incoraggiare l’espressione
e le iniziative proprie allelingue regionali o minoritarie e favorire
i differenti modi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
b) favorire i differenti modi di accesso
in altre lingue regionali o minoritarie aiutando e sviluppando le attività
di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
c) favorire l’accesso nelle lingue
regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue aiutando e
sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione
e sottotitolatura;
d) vegliare affinché gli organismi
incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività
culturali integrino in una misura appropriata la conoscenza e la pratica
delle lingue e delle culture regionali e minoritarie nelle operazioni
delle quali esse hanno l’iniziativa e alle quali danno un sostegno;
e) favorire la messa a disposizione
degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività
culturali, di personale che conosca la lingua regionale o minoritaria
olatre a quella(e) del resto della popolazione;
f) favorire la partecipazione diretta,
per ciò che concerne le attrezzature ed i programmi di attività
culturali, di rappresentanti dei locutori dellalingua regionale o minoritaria;
g) incoraggiare e/o facilitare la creazione
di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in
deposito e di presentare al pubblico le opere prodotte nellelingue regionali
o minoritarie;
h) all’occorrenza creare o promuovere
e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica in vista,
specialmente, di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale
o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica,
sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per ciò che concerne altri territori
da quelli nei quali le lingue regioanli o minoritarie sono tradizionalmente
praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoragggiare e/o prevedere,
se il numero dei locutori in una lingua regionale o minoritaria lo giustifica,
attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al
paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella loro politica
culturale all’estero, a dare un posto appropriato alle lingue regionali
o minoritarie ed alla cultura che ne è l’espressione.
Art. 13
Vita economica e sociale
1. Per ciò che concerne le attività
economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l’insieme del paese,
a:
a) escludere dalla loro legislazione
ogni disposizione che interdisca o limiti senza giustificate ragioni
il ricorso alle lingue regionali o minoritarie negli atti della vita
economica o socaile e specialmente nei contratti di lavoro e nei documenti
tecnici, come le prescrizioni d’impiego dei prodotti o di attrezzature;
b) interdire l’inserzione nei
regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che
escludano o limitino l’uso delle lingue regionali o minoritarie,
quanto meno tra locutori della medesima lingua;
c) opporsi alle pratiche che tendano
a scoraggiare l’uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro
delle attività economiche e sociali;
d) facilitare e/o incoraggiare con altri
mezzi oltre a queli previsti ai punti precedenti l’uso dellelingue
regionali o minoritarie.
2. In materia di attività economica
e sociale, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità
pubbliche ne hanno competenza, nel territorio nel quale le lingue regionali
o minoritarie sono praticate e nella misura in cui ciò è
ragionevolmente possibile, a:
a) definire, con loro regolamentazione
finanziaria e bancaria, le modalità che permettano, nelle condizioni
compatibili con gli usi commerciali, l’impiego delle lingue regionali
o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, cambiali,
ecc.) o di altri documenti finanziari o, all’occorrenza, a vegliare
alla messa in opera di questo processo;
b) nei settori economici e sociali che
promanano direttamente dal loro controllo (settore pubblico), realizzare
azioni che incoraggino l’impiego delle lingue regionali o minoritarie;
c) vegliare affinché le attrezzature
sociali come ospedali, case di riposo, pensionati, offrano la possibilità
di ricevere o di curare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale
o minoritaria che necessitano di cure per ragioni di salute, di età
o per altre ragioni;
d) vegliare, secondo modalità
appropriate, affinché le consegne di sicurezza siano egualmente
redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
e) rendere accessibili nelle lingue
regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità
competenti concernenti i diritti dei consumatori.
Art. 14
Scambi transfrontalieri
1. Le Parti si impegnano:
a) ad applicare gli accordi bilaterali
e multilaterali esistenti che le legano agli Stati ove la stessa lingua
è praticata in modo identico o vicino, o a sforzarsi di concludere,
se necessario, in modo da favorire i contatti tra locutori della stessa
lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell’insegnamento,
dell’informazione, della formazione professionale e dell’istruzione
permanente;
b) nell’interesse delle lingue
regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione
attraverso le frontiere, specialmente tra collettività regionali
o locali nel cui territorio la stessa lingua è praticata in modo
identico o vicino.
PARTE IV
Applicazione della Carta
Art. 15
Rapporti periodici
1. Le Parti rappresenteranno periodicamente
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una forma che
sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica
seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure
prese in applicazione delle disposizioni della Parte II che esse hanno
accettato. Il primo rapporto deve essere presentato entro l’anno
seguente l’entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte
in questione, gli altri rapporti ad intervalli di tre anni dopo il primo
rapporto.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro
rapporti.
Art. 16
Esame dei rapporti
1. I rapporti presentati al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo
15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente
all’articolo 17.
2. Organismi e associazioni legalmente
costituiti in una Parte potranno attirare l’attenzione del comitato
di esperti su questioni relative agli impegni presi da questa Parte in
virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato
la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto
di queste informazioni nella preparazione del rapporto previsto al paragrafo
3 del presnete articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre
sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità
alla Parte II.
3. Sulla base dei rapporti previsti al
paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato
di esperti preparerà un rapporto all’attenzione del Comitato
dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni
che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico
dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto previsto al paragrafo 3
conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al
Comitato dei Ministri in vista della preparazione, all’occorrenza
di ogni raccomandazione di quest’ultimo ad una o più parti.
5. Il Segretaio Generale del Consiglio
d’Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all’Assemblea
Parlamentare sull’applicazione della Carta.
Art. 17
Comitato di esperti
1. Il Comitato di esperti sarà
composto di un membro per ciascuna Parte, designato dal Comitato dei Ministri
su una lista di persone della massima integrità, con una competenza
riconosciuta nelle materie trattate dalla Carta, che saranno proposte
dalla parte interessata.
2. I membri del Comitato saranno nominati
per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se
un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato
conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato
in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del
suo predecessore.
3. Il Comitato di esperti adotterà
il suo regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
PARTE IV
Disposizioni finali
Art. 18
La presente Carta è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà
sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica,
di accettatzione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 19
1. La presente Carta entrerà in
vigore il primo giorno el mese trascorso il periodo di tre mesi dalla
data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
espresso illoro consenso a vincolarsi alla Carta conformemente alle disposizioni
dell’articolo 18.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà
successivamente il suo consenso a vincolarsi alla Carta essa entrerà
in vigore il primo giorno del mese dopo che sia trascorso il periodo di
tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione
o approvazione.
Art. 20
1. Dopo l’entrata in vigore della
presente Carta il Comitato dei Ministri el Consiglio d’Europa potrà
invitare ogni Stato non membro del Consiglio di aderire alla Carta.
2. Per ciascun Stato aderente, la Carta
entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo
di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 21
1. Ogni Stato può, al momento della
firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione,
d’approvazione o d’adesione, formulare una o più riserve
ai paragrafi dal 2) al 5) dell’articolo 7 della presente Carta.
Non è ammessa nessun’altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato
una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla
in tutto o in parte inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio
d’Europa.
Art. 22
1. Ogni Parte può, in ogni momento,
denunciare la presente Carta notificandolo al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto dal
primo giorno del mese trascorso il periodo di sei mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 23
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che
abbia aderito alla presente Carta:
a) ogni sottoscrizione;
b) il deposito di ogni strumento di
ratifica, accaettazione, approvazione o adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della
presente Carta conformemente agli srticolo 19 e 20;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione
delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3;
e) ogni altro atto, notifica o notificazione
riferentesi alla presente Carta.
torna su |