Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
15 settembre 1997 Serie generale - n. 215
CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE
MINORANZE NAZIONALI
Strasburgo, 1 novembre 1995
Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati,
firmatari della presente Convenzione quadro,
considerando che il fine del Consiglio d'Europa è
di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare
è di conseguire gli ideali ed i principi che rappresentano il.
loro patrimonio comune;
desiderando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine
è la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali;
desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi di
Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata
a Vienna il 9 ottobre 1993;
determinati a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali
sui loro rispettivi territori;
considerando che le vicissitudini della storia europea
hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è
essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace
del continente;
considerando che una società che si vuole pluralista
e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identità
etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente
ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che
le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità,
considerando che la creazione di un clima di tolleranza
e di dialogo é necessaria per consentire alla diversità
culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensì di
arricchimento per ciascuna società;
considerando che la realizzazione di una Europa tollerante
e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su
una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali
che non pregiudichi la costituzione. e l'integrità territoriale
di ciascun Stato;
In considerazione della Convenzione per la Protezione
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e relativi protocolli;
In considerazione degli. impegni relativi alla protezione
delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni
delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di Copenhagen
del 29 giugno 1990.
Determinati a definire i principi da rispettare e gli
obblighi che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri ed
agli altri Stati che divengano Parti del presente strumento, la protezione
effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle
persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel
rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale
degli stati;
Determinati ad attuare i principi enunciati nella presente
Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche
governative appropriate, hanno convenuto guanto segue:
Sezione I
Articolo 1
La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti
e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è
parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo
e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.
Articolo 2
Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate
in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché
nel rispetto dei. principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e
di cooperazione tra gli Stati.
Articolo 3
1. Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale
ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata
in guanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta
o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.
2. Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono
esercitare individualmente ed in comunità con altre persone i diritti
e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione
quadro.
Sezione II
Articolo 4
1. Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente
ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge
e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è vietata ogni
discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.
2. Le parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure
adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica,
sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva - fra
le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti
alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle
specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali.
3. Le misure adottate in conformità con il paragrafo
2 non sono considerate come atti discriminatori.
Articolo 5
1. Le parti si impegnano a promuovere condizioni tali
da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di
conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi
essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le
tradizioni ed il patrimonio culturale.
2. Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica
generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi
mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali
contro la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni azione
volta a tale assimilazione.
Articolo 6
1. Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed
un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere
il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione
tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, - a prescindere dalla
loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare
nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.
2. Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata
per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di
atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della
loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Articolo 7
Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente
ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla libertà
di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà
di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Articolo 8
Le parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente
ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione
o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose,
organizzazioni ed associazioni.
Articolo 9
1. Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla
libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza
nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di
ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria,
senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare
a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento
legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non
siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione.
2. Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre
ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri
obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.
3. Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione
e all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze
nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive
esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali,
in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni
del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri
mezzi d'informazione.
4. Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti
adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti
a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere
la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.
Articolo 10
1. Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona
appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente
e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico,
oralmente e per iscritto.
2. Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a
minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale,
qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda
ad una effettiva esigenza, le Pareti faranno in modo di realizzare per
quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua
minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.
3. Le Parti s'impegnano a garantire il diritto di ogni
persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel
più breve termine ed in una lingua - che a lei é comprensibile,
dei motivi del - suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che
gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua se del
caso con l'assistenza gratuita di un interprete.
Articolo 11
1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona
appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi
nomi ed il suo cognome patronimico) nella lingua minoritaria nonché
il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità
previste dall'ordinamento di dette Parti.
2. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona
appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico,
nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di
carattere privato.
3. Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero
sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti,
nell'ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi
con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche
condizioni; ~ affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni
tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche
destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente e per tali
indicazioni.
Articolo 12
1. Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore
dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura,
della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali
e della maggioranza.
2. In questo contesto le Parti forniranno in particolare
adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché
per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici e faciliteranno i contatti
tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.
3. Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di
opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali
per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.
Articolo 13
1. Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti
riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto
di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.
2. L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo
finanziario per le Parti.
Articolo 14
1. Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona
appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della
sua lingua minoritaria.
2. Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a
minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale,
nel caso che vi 'sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo,
per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che
le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilità
di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa
lingua.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà applicato
senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento
in detta lingua.
Articolo 15
Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie
per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze
nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonché agli
affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.
Articolo 16
Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano
le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone
appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le
libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione
quadro.
Articolo 17
1. Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto
delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere,
liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere
con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati in particolare
con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale,
linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
2. Le Parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle
persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di
organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.
Articolo 18
1. Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario,
accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con
gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti
alle minoranze nazionali interessate.
2. Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti
a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
Articolo 19
Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi
contenuti nella presente Convenzione quadro apportandovi unicamente le
limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici
internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - e relativi Protocolli,
nella misura in cui attengono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono
da detti principi.
Sezione III
Articolo 20
Nell'esercizio dei diritti e delle libertà che
scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro,
le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione
nazionale ed i diritti altrui in particolare quelli delle persone appartenenti
alla maggioranza o ad altre minorità nazionali.
Articolo 21
Nessuna delle norme della presente convenzione quadro
sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo
il diritto ad intraprendere un'attività o a compiere atti contrastanti
con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare
con l'eguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza
politica degli Stati.
Articolo 22
Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro
sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute
dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione
di cui una Parte contraente è parte.
Articolo 23
I diritti e le libertà che scaturiscono dai principi
enunciati nella presente convenzione quadro, nella misura in cui sono
soggetti a disposizioni. corrispondenti nella Convenzione per la Protezione
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e nei relativi
Protocolli si intenderanno come conformi a dette disposizioni.
Sezione IV
Articolo 24
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla
e segue l'attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle
Parti Contraenti.
2. Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa
parteciperanno al meccanismo di attuazione secondo modalit à da
determinare.
Articolo 25
1. Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata
in vigore della presente Convenzione quadro - per una Parte Contraente
quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni
complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avrà
adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione
quadro.
2. In seguito, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario
Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne
faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'attuazione della
presente Convenzione quadro.
3. Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri
ogni informazione comunicata in conformità alle disposizioni del
presente articolo.
Articolo 26
1. Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle
Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione
-quadro, il Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato
consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo
della protezione delle minoranze nazionali.
2. La composizione di detto comitato consultivo nonché
le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine
di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione
quadro.
Sezione V
Articolo 27
La presente Convenzione quadro è aperta alla firma
degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra
in vigore, la Convenzione è aperta anche alla firma di ogni altro
Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta
a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 28
1. La presente Convenzione quadro entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre
mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa
avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro
secondo le disposizioni dell'articolo 27.
2. Per ogni Stato membro che manifesterà in seguito
il suo consenso ad essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello Strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 29
1. Successivamente all'entrata in vigore della presente
Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla
presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza
prevista all'articolo 20.d dello Statuto. del Consiglio d'Europa, ogni
Stato non membro del Consiglio d'Europa il quale benché invitato
a firmarla in conformità con le disposizioni dell'articolo 27,
non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrerà
in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dopo la. data di deposito dello strumento di adesione presso
il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 30
1. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di
adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni
internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro.
2. Ogni Stato può, in ogni altro momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione quadro ad
ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro
entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data
di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti
potrà essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale
dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica
da. parte del Segretario Generale.
Articolo 31
1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare
la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla
quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.
Articolo 32
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà.
agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni
Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in
conformità con i suoi articoli 28, 29 e 30;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione
quadro
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati
hanno firmato la presente Convenzione quadro.
FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995 in francese ed
in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare
che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni
Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad
essa.
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