Costituzione
della Repubblica Italiana
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
Art. 21, 1° comma
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. |