Decreto
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345
Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante
norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
(G.U. 13 settembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto,
della Costituzione;
Visto l’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Considerato che l’art. 17 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l’emanazione
di norme regolamentari;
Acquisito il parere delle regioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del
15 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della pubblica istruzione (dell’università e della
ricerca scientifica) e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento
Art.1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è emanato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in seguito denominata “legge”.
2. Il presente regolamento disciplina
altresì l’attuazione della legge alla minoranza linguistica
slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano
ancora applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme per la tutela della minoranza
linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia”.
3. L’ambito territoriale e sub-comunale
in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica
storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza
è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è
il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento
delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo
3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a
pronunciarsi, sulla delimitazione dell’ambito territoriale con atto
motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati
della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della
legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata
favorevolmente alla delimitazione dell’ambito territoriale in cui
si applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume
quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale
operata da una legge statale o regionale anteriore all’entrata in
vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse
a tutela dall’articolo 2 della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione
dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa
i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali
e al Ministero dell’interno – Ufficio centrale per i problemi
delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero
delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e alla regione interessata.
7. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo
2 della legge, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della
legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi
di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento,
alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli
organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze,
la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
dal presente regolamento.
Art. 2.
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne, elementari e secondarie
di primo grado
1. Al fine di assicurare l’apprendimento
della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell’inizio
di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l’attuazione
delle misure contenute nell’articolo 4 della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo
4 della legge, nell’ambito della propria autonomia, prevista dall’articolo
21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei
criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle
università delle regioni interessate, possono avviare una fase
di sperimentazione con l’attivazione di corsi di insegnamento di
cui all’articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni
a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli
adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge medesima.
3. Dalla fase di sperimentazione, di cui
al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usino
anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.
Art. 3.
Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua
delle minoranze
1. Il Ministero della pubblica istruzione
e il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica favoriscono le Attività scientifiche e culturali, formazione, aggiornamento
professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità
della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono
annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell’autonomia
didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni
interessate; nell’ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni
universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per
insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano
corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di
cui all’articolo 2 della legge.
Art. 4.
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali,
comunità montane, province e regioni
1. Gli statuti e i regolamenti degli
enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori
si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità
degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi
elettivi.
2. Al fine di garantire l’immediata
traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall’articolo 7,
comma 3, della legge, l’ente locale o la regione assicurano la presenza
di personale interprete qualificato.
3. La presenza della condizione, di cui
all’articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite
deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.
Art. 5.
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a
tutela
1. I comuni nei territori individuati
ai sensi dell’articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori
qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti
ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché
degli enti pubblici non territoriali.
Art. 6.
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche
amministrazioni
1. In attuazione dell’articolo 9
della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di
cui all’articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno
sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e
possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre
che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari
dignità grafica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate,
anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti,
sentite le istituzioni di cui all’articolo 16 della legge, e nell’ambito
dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, valutano
l’opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi
secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.
3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1, per la finalità di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti
pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università,
ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro,
operanti nell’ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di
reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste
dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalità.
4. Per gli atti aventi effetti giuridici
ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell’articolo
9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni
di tutela, disciplinano l’uso scritto ed orale della lingua ammessa
a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità
degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma
la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Art. 7.
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
1. La domanda, il provvedimento, le copie
relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell’art. 11
della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino
del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del
comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle
amministrazioni interessati, nonché all’ufficiale dello stato
civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all’art.
94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni,
a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è
prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica
di un documento di identità che viene allegata alla domanda.
Art. 8.
Procedure di finanziamento
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo
di cui all’art. 12 del presente regolamento, definisce con decreto
i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici non economici a carattere nazionale trasmettono, entro il
termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, un programma
dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo
9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio
e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma
dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla
legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa
alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni
interessate per territorio specifici protocolli d’intesa in ordine
ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono
prevedere che l’erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite
delle regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4,
entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di cui al comma 3, con
le modalità previste dai protocolli d’intesa, corredati delle
proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità,
nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale
eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti
progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme
previste dagli articoli 9 e 15 della legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle
somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti,
nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
8. Le regioni provvedono entro, quarantacinque
giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso
i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o più regioni non
aderiscano ai protocolli d’intesa di cui al comma 4, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari regionali, provvede
direttamente all’espletamento dei compiti relativi all’istruttoria
dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti
di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall’articolo
15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da un relazione esplicativa
dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati
nell’anno precedente, e dei risultati conseguiti.
Art. 9.
Toponomastica
1. L’applicazione dell’articolo
10 della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti
degli enti locali interessati.
2. Nel caso siano previsti segnali indicatori
di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le
normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle
due lingue.
Art. 10.
Interpreti e traduttori
1. In materia di incarichi agli interpreti
e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali,
anche sotto il profilo del trattamento economico.
Art. 11.
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo
1. Nell’ambito delle finalità
di cui all’art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di
preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede
della società stessa cui sono attribuite le attività di
tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela,
attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una
delle misure oggetto delle previsioni di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
2. La convenzione ed il contratto di servizio
in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto
dal comma 1.
Art. 12.
Comitato tecnico consultivo
1. Il Ministro per gli affari regionali
almeno due volte l’anno consulta, ai fini della applicazione della
legge, l’apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio
decreto il 17 marzo 2000.
Art. 13.
Disposizione transitoria
1. Nella prima fase di applicazione del
presente regolamento i termini di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo
8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica
alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme per la tutela
della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia”.
3. Entro un anno dalla sua entrata in
vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione.
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