Decreto
n. 60
MODIFICA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n.60
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto,
della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15
dicembre 1999,n.482;
Considerata la necessità di apportare
modifiche al citato regolamento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Comitato tecnico consultivo
per l'attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
reso nelle riunioni della sezione consultiva per gli atti normativi nelle
adunanze del 26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è sostituito
dal seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti,
ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio,
i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli
articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo
12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono sostituiti rispettivamente
dai seguenti: "30 aprile"; "30 aprile" e "30
giugno".
3. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, la parola: "quarantacinque" è
sostituita dalla seguente: "sessanta".
4. Al comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine
di cui al comma 3.".
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 2 luglio 2002, ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 100
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