Legge
n. 15 Regione Calabria
REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE 30 ottobre
2003, n. 15
Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio
culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.
(5-11-2003 - Supplemento straordinario
n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31 ottobre
2003 22018 )
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Riconoscimento delle minoranze linguistiche
storiche della Calabria
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Calabria riconosce che la
protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono
alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e
del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo
6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera “r”,
con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3
della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione
albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione
e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria
legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione
in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle
comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione
dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia
per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità
economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L'ambito territoriale e sub-comunale
in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica
storica e` quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio
2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.
Art. 2
Definizione di bene culturale
1. In attuazione della legge 15/12/1999
n. 482, dell'art. 56, lettera “r” dello Statuto regionale
e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi
europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui
all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario,
storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza
popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità
urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi
antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le
tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato
tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la
gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale
e sociale.
TITOLO II
Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento
scolastico, formazione
Art. 3
Insegnamento bilingue
1. I criteri generali per l'attuazione
dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica
istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si
adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni
di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento
bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in
ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.
Art. 4
Interventi a favore di attività
didattiche complementari
1. La Regione sostiene e finanzia progetti
di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica
nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano
presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile
inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale
orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare
con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche
a ché vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si
terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità
scolastica o in altra sede idonea.
Art. 5
Contenuti ed organizzazione delle attività
didattiche
1. I progetti dovranno essere svolti,
preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L'insegnamento della lingua dovrà
essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area
umanistico pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva
delle lingue albanese, greca, occitanica.
Art. 6
Dimensionamento scolastico
1. Per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto
il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, e` prioritariamente
consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.
Art. 7
Corsi di alfabetizzazione
1. La Regione, nel quadro degli interventi
previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento,
formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per
la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi,
grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare
gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei
comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti
degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
3. Può istituire corsi gratuiti
di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui
all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti
scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.
4. Può istituire scuole speciali
per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione
artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività
di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione
della comunità linguistica e culturale.
TITOLO III
Istituzioni e attività culturali
Art. 8
Comitato regionale per le minoranze linguistiche
1. Per la programmazione delle attività
previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate
alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche e`
istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria
composto da:
a) Assessore alla cultura o suo delegato;
b) 4 Sindaci dei Comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il
Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati
dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua
greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche
delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo
competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri
sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore
alla Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non
dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi
diritto e` a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato
sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello
non inferiore alla categoria D.
6. Il Comitato elabora la proposta di
programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione
delle comunità alloglotte.
7. Il Comitato valuta le proposte ed
i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità
finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente
le risorse tra le tre comunità linguistiche.
Art. 9
Approvazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle
proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1 o novembre
di ogni anno.
Art. 10
Istituti regionali di cultura
1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge
15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:
a) e` istituito a San Demetrio Corone
presso il Collegio italoalbanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale
per la comunità arberesh di Calabria;
b) e` istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore
di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;
c) e` istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità
occitanica di Calabria;
d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi
dell'art. 8 e` autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca
o Sezioni decentrate.
Art. 11
Conferenza regionale dei Comuni alloglotti
1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria,
Crotone e Catanzaro e` costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti
di cui all'articolo 1 della presente legge. Essa e` composta dai Sindaci
dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro
delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza
albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.
Art. 12
Funzionamento e gestione degli Istituti
regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti
1. La Conferenza regionale dei Comuni
alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali
di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi
statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione
di tali organismi.
2. Sentiti gli Enti interessati, gli
statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla
sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa,
all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione.
Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono
approvati.
Art. 13
Associazioni e volontariato
1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo
culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica
e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e
promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere
culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo,
sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative,
mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare,
valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico,
storico, culturale delle minoranze di cui all'art.1 della presente legge
su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle
iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni
con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R.
19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali
operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche,
istituisce un apposito Albo regionale.
Art. 14
Promozione dell'associazionismo
1. Per i benefici della presente legge
sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato
e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi
idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od
ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette
popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate
le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture
museali, alberghiere e di ristorazione.
Art. 15
Interventi di promozione culturale
1. La Regione promuove e sostiene, sulla
base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti
aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla
condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1;
creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici,
etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici
albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti,
carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;
organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari;
Attività scientifiche e culturali, sperimentazione e documentazione su problemi
riguardanti
la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio
culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione;
edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica
per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua,
della cultura e delle tradizioni dei
gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e
di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e
occitanica; attività informative e promozionali attraverso i
mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi
tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza
della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni
oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e
danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese,
greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco
e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine
di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità
di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;
g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le
comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato
e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.
Art. 16
Festival arberesh e centro musicale
1. La Regione Calabria riconosce la particolare
funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone
arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali
per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2. La Regione Calabria istituisce il
Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione
storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani
canori.
3. La Regione Calabria promuove analoga
iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità
linguistiche.
Art. 17
Stampa, editoria, radio, televisioni
1. La Regione Calabria concede particolare
sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali
nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando
i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.
Art. 18
Programmazione televisiva
1. In base a convenzioni da stipularsi
tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti
radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi
radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali,
educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca,
occitanica.
Art. 19
Intervento speciale
1. Per il biennio 2003-2004 la Regione
Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale fondo economico
speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:
a) recupero delle forme originali dei
nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni
cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai
propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome
e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n.
482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;
b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di
censimento, della popolazione alloglotta;
c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di
cui all'articolo 1 della presente legge. L'intervento, da ritenersi
urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione,
verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni
riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze
linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione
di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria
e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio
popolare;
e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione
di insegne pubblicitarie bilingue.
Art. 20
Scambi culturali con le nazioni d'origine
1. La Regione Calabria, le Province e
gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità
linguistiche e le nazioni di origine.
TITOLO IV
Tutela degli interessi socio-economici
e ambientali
Art. 21
Tutela socio-economica
1. La tutela delle comunità linguistiche
e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali
che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale
interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione
dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia
residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione
di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e
ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica,
sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle
popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di
non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.
Art. 22
Patrimonio artistico religioso
1. Per gli edifici sacri e i luoghi di
culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge,
sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente
con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione
dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.
Art. 23
Insediamenti abitativi antichi
1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia
i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche
e culturali. Una particolare attenzione e` riservata alla tutela della
gjitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico
del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico
intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.
Art. 24
Servizi fondamentali
1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine
e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi,
sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio
dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 25
Norma finanziaria e finale
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in
C 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01
dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente
a “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione
recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto
del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria
di cui al comma precedente e` utilizzata nell'esercizio in corso ponendo
la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale e` autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
3. Per gli anni successivi la copertura
degli oneri legislativi relativi e` assicurata con l'approvazione del
bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, li` 30 ottobre 2003
Il Presidente
Chiaravalloti
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