Legge
n. 15 Regione Molise
REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE N. 15 DEL
14-5-1997
“Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche nel Molise”
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 10 del 16 maggio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità della legge
1. La Regione Molise, in ossequio all'
art. 6 della Costituzione che afferma che la " Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche" ed in attuazione dei
principi dell' art. 4 dello Statuto, d' intesa con i Comuni interessati
e nell' ambito delle competenze di cui all' art 49 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616 - valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non
secondario della cultura molisana.
2. A tal fine la Regione, di concerto
con i comuni interessati, con i loro consorzi e con le Province, promuove
e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane
di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione
delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un' Europa
fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità
culturali.
Art. 2
Interventi a favore di attività didattiche complementari
1. La Regione sostiene e finanzia i programmi
di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari
e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove
non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese
nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare
con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate e che vengano
organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle
scuole, previo assenso dell' autorità scolastica, o in altra sede
idonea.
Art. 3
Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche
1. Argomento dei corsi di cui all' articolo
2 sarà l' insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come
approfondimento della conoscenza dell' idioma parlato nei comuni molisani
interessati dal fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità
dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità , nell'
ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico,
geografico, musicale ed artistico. La programmazione degli insegnamenti
dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza
della lingua croata o albanese. Per lo studio interdisciplinare della
letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile utilizzare
insegnanti laureati in materie storico - letterarie nati nei comuni molisani
nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti
in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola
materna ed elementare.
Art. 4
Interventi di promozione culturale
La Regione promuove e sostiene sulla
base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti
aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla
condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione
di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici,
etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici
croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri
documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione
di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; Attività scientifiche e culturali, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti
la storia, l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio
culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi
ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in
lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della
storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici
minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti
la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative
e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento
degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche
volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle
tradizioni croata ed albanese;
d) allestimento ed organizzazione di
spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione
del patrimonio culturale albanese e croato;
e) raccolta e studio dei toponomi nelle
lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche,
anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica
originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in
ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese
in Italia ed all' estero.
Art. 5
Comitato per la valorizzazione culturale per la programmazione delle attività
1. Per la programmazione delle attività
educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità
alloglotte, è istituito un Comitato composto da:
a) l'Assessore Regionale alla Cultura,
o suo delegato;
b) il Provveditore agli Studi di Campobasso;
c) il Presidente dell' Amministrazione
Provinciale di Campobasso;
d) i Sindaci dei Comuni di Acquaviva
Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Montemitro, Portocannone, S.Felice
del Molise ed Ururi;
e) due esperti di chiara fama nelle
discipline storiche, antropologiche e/ o linguistiche riferite alle
culture croata ed albanese.
2. Il Comitato è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la
durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'
insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall' Assessore
Regionale o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà
diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto
è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato
sono svolte da un funzionario dell' Assessorato alla Cultura di livello
non inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Ai lavori del Comitato partecipano,
senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonchè , su richiesta
del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle
iniziative sottoposte ad approvazione.
7. Il Comitato elabora la proposta di
programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione
delle comunità alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente
dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici,
Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali.
8. Il Comitato valuta le proposte ed i
progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità
finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente
le risorse tra le due comunità linguistiche.
Art. 6
Presentazione delle proposte
1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province
gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono
promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi
di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il
30 novembre di ogni anno, all' Assessorato alla Cultura della Regione
Molise.
2. I progetti, firmati dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, devono essere corredati da:
a) una relazione illustrativa dell'
iniziativa da realizzare;
b) il preventivo di spesa per ogni singola
iniziativa, con l' indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria
di altri enti o privati;
c) eventuale relazione sulle attività
culturali precedentemente svolte nel settore.
Art. 7
Programmazione degli interventi
1. Il Consiglio Regionale, sulla base
della proposta predisposta dal Comitato, approva la programmazione annuale
degli interventi.
2. Il finanziamento dei progetti inclusi
nel programma annuale è disposto in due soluzioni:
a) l' 80% in acconto, alla dichiarazione
di conferma dell' intento di realizzare l' iniziativa proposta, rilasciata
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni
dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
b) il 20% a saldo, alla presentazione
della relazione attestante l' attività svolta e dall' indicazione
delle spese sostenute.
Art. 8
Obblighi dei beneficiari
1. La concessione dei contributi regionali
comporta, per i beneficiari, l' obbligo di realizzare le attività
sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella
relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.
Art. 9
Regolarità contabile e vigilanza.
1. La Regione Molise può disporre
forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine
alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.
In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati,
disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2. La segnalazione di eventuali irregolarità
sarà fornita al Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione
dei programmi presentati per le annualità successive al fine di
valutare l' esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3. In caso di parziale realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo, l' Assessorato alla Cultura provvede
alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.
Art. 10
Norma transitoria
1. Per le iniziative relative all' anno
1997, il termine di presentazione delle proposte di attività educative
e culturali è stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore della
legge.
Art. 11
1. L' onere derivante dall' attuazione
della presente legge quantificato per l' anno 1997 in L 200.000.000, troverà
copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione
del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1997.
Art. 12
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 14 maggio
1997
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