Legge
n. 26 Regione Piemonte
REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 10-4-1990
“Tutela, valorizzazione e
promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del
Piemonte”
(B.U. 18 aprile 1990, n. 16)
Art. 1
1. La Regione Piemonte, nello spirito
degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli artt. 4,
5 e 7 dello Statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli
artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale
patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte
integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della
cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignita' e del
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.
Art. 2
(Festa del Piemonte)
1. Al fine di favorire la conoscenza della
storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico,
di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento
e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente
lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa
del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario
della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente
gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità,
in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti
Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 3
(Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale)
1. La Regione favorisce:
a) l'insegnamento e l'apprendimento;
b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche
di Enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere
l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.
1 bis.) La Regione promuove, d'intesa
con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali
e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del
Piemonte: occitano, franco provenzale e walser.
2. I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità
Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole
iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di
contributo secondo le modalità previste dall'art. 10.
Note:
Aggiunto il comma 1 .bis per effetto dell’art. 1 della L.R. 17 giugno
1997, n.37
Art. 4
(Promozione della ricerca)
1. La Regione promuove, anche in collaborazione
con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali
pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico
del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla
ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale
delle singole comunità linguistiche.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera,
anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e
sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali
di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea
che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico
del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale
ed il walser.
2 bis. La Regione Piemonte promuove l'istituzione
di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte
presso le Università della regione.
Note:
Sostituito il comma 2 per effetto dell’art. 2 della L.R. 17 giugno
1997, n.37
Aggiunto il comma 2 .bis per effetto dell’art. 2 della L.R. 17 giugno
1997, n.37
Art. 5
(Attività dirette)
1. La Regione Piemonte:
a) promuove, d'intesa con i competenti
Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica,
corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni
ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del
patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati
dalla Regione stessa;
b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi
di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale
e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di
ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione
stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora
settimanale di insegnamento;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di
cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca
del Consiglio regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale
per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale
patrimonio linguistico del Piemonte.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa
e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso
nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico
del Piemonte.
Note:
Sostituito il comma 1 per effetto dell’art. 2 della L.R. 17 giugno
1997, n.37
Art. 6
(Toponomastica locale)
1. La Regione promuove e sostiene indagini
sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4
e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai
loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.
2. Le richieste di contributo dei Comuni
e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale,
legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio
parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore
alla Cultura e di cui fanno parte:
a) un esperto universitario di materie
linguistiche;
b) un esperto universitario di materie geografiche;
c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina
di Storia Patria;
d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
del Piemonte.
3. Su istanza dei Comuni interessati
e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può
disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180
giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione,
il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.
4. Tali provvedimenti sono effettuati,
acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto
degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le
modalità previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.
Art. 7
(Informazione regionale)
1. La Regione si impegna a riservare
sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi
spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati
alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte
o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.
Art. 8.
(Modificazioni alla L.R. 29 aprile 1985, n. 49)
1. Al fine di inserire la conoscenza
del patrimonio linguistico regionale fra le attività previste dalla
L.R. 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli
alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative
opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge è così
integrato:
"d) la conoscenza dell'originale
patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare
attenzione per le sue espressioni locali".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla
presente legge.
Art. 9
(Commissione consultiva)
1. E' istituita una Commissione consultiva
composta da:
a) l'Assessore regionale alla Cultura
o suo delegato;
b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;
c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura, sentiti
Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati nella tutela
e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale, con una rappresentanza
che tenga più possibile conto delle diverse comunità linguistiche
e culturali.
2. Il rappresentante di cui alla lettera
b) del comma 1 è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione
di appartenenza.
3. La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni
e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La nomina degli esperti è subordinata
al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985,
n. 10 e successive modificazioni.
5. La Commissione è organismo consultivo
dell'Assessorato alla Cultura.
Art. 10
(Procedure)
1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano
avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre
di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) programma di attività per
cui si richiede il finanziamento;
b) preventivo di spesa;
c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente
svolte nella materia.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di
assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente,
ne delibera l'ammontare.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti
a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione
documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso
di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna
verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.
Art. 11
(Abrogazione della L.R. 20 giugno 1979, n. 30)
1. Con l'entrata in vigore della presente
legge è abrogata la L.R. 20 giugno 1979, n. 30 successivamente
modificata con L.R. 15 novembre 1982, n. 35.
Art. 12
(Norme transitorie)
1. Le domande presentate ai sensi della
L.R. 20 giugno 1979, n. 30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno
prioritariamente prese in esame al fine dell'eventuale concessione di
contributi, secondo le modalità previste dalla suddetta legge e
riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto
sull'istituendo capitolo dei contributi.
2. In prima applicazione e relativamente
a programmi e iniziative per l'anno 1990 il termine di presentazione delle
domande di contributo ai sensi della presente legge è stabilito
nel 30° giorno dalla sua entrata in vigore.
Art. 13.
(Norme finanziarie)
1. Sul bilancio di previsione per l'anno
1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) "Contributi per la valorizzazione
e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte"
con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;
b) "Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della conoscenza
del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla Regione Piemonte"
con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 150.000.000.
2. Alla spesa totale di L. 400.000.000
si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870, di
L. 150.000.000 sul cap. 11903 di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L.
100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.
3. Le spese per gli anni finanziari 1991
e seguenti saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi
bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Applicazione art. 12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6)
1. Lo svolgimento di collaborazioni e
consulenze nella materia della presente legge, così come previsto
in particolare dall'art. 4, non è disciplinato dalle disposizioni
previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6.
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