Legge
n. 26 Regione Sardegna
REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 15/10/1997,
N. 26
“Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della
Sardegna”
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
a seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna
assume l' identità culturale del popolo sardo come bene primario
da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua
crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare
il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di
integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità
nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza
la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni,
dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità
ai principi ispiratori dello Statuto speciale.
Art. 2
Oggetto
l. Ai sensi della presente legge la Regione
assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole
pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni
di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l' espressione
artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio
culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità
, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte
integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari
dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione
e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia,e in
particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del
5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione
delle
minoranze nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura
della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni
e persistenze, come caratterie strumenti necessari per l' esercizio delle
proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei,
biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento
degli studi, architettura e urbanistica, nonchè di tutte le altre
attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione
dell' autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla
cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al
territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero,
al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello
gallurese.
Art. 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità
e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della
Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo conle istituzioni pubbliche
ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive
ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati
nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l' esplicazione
dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le istanze,
le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione
degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi
culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di
intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative
culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione
- in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione- del
patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i
servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente
legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità
e tempestività ;
e) programma gli obiettivi generali
da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal
fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio
culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna,
in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica
amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi
statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche
con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di
servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione
del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in
particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi,
anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi
preposto:
a) il sistema bibliotecario e documentario
della Sardegna, costituito:
1) dall' insieme delle biblioteche,
degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che,
oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la raccolta organica
della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione,
valorizzazione e fruizione, anche con l' ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e
archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione
storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle
altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell' area
mediterranea;
3) dalla raccolta catalogazione e
conservazione della documentazione audiovisiva e diquanto prodotto
con linguaggi mass -mediali sulla Sardegna;
4) dalla libreria della Regione Autonoma
dellaSardegna, che cura la diffusione, tramitevendita, delle iniziative
editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'
attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi
atti di programmazione, nonchè le problematiche di generale
interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della
presente legge;
b) il sistema museale e monumentale
della Sardegna che:
1) cura la valorizzazione, la crescita
e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche,
nonchè dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici
architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela
e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la
nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri
storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;
c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna,che si avvale
dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono
affidate specifiche funzioni.
Art. 5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui alla presente legge, è costituito presso l' Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e le lingua sarda, di
seguito denominato Osservatorio.
2. L' Osservatorio è organo consultivo
dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano
di interventi previsto dall' articolo 12, comma 1, nonchè , annualmente,
proprie valutazioni sull' attività svolta per il perseguimento
dei suindicati obiettivi.
4. L' osservatorio è presieduto
dall' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline
indicate all' articolo17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella
vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato
a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle
Università della Sardegna, designati dai rispetttivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti
agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi
sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente
archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'
articolo 32del DPR 3 dicembre 1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per
la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate
all' articolo17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale
sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia
facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei
docenti;
g) il Presidente dell' Istituto Regionale
di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo(IRRSAE);
h) il Coordinatore generale dell' Istituto
Superiore Regionale Etnografico (ISRE).
5. Le funzioni di segretario dell' Osservatorio
sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica
non inferiore alla ottava.
Art. 6
Nomina e durata dell' Osservatorio
1. L' Osservatorio è nominato
con decreto dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta
regionale.
2. La carica di consigliere regionale
o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile
con quella di membro dell' Osservatorio.
3. I membri dell' Osservatorio possono
essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione
alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta
incompatibilità , l'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per
la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti
durano in carica sino alla scadenza dell' Osservatorio.
4. I membri elettivi dell' Osservatorio
decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più
di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle
lett. b)ed f) dell' articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni
dalla richiesta, l' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina
dell' Osservatorio e ne stabilisce l' insediamento.
6. Ai membri dell' Osservatorio, per la
partecipazionealle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura
prevista dall' articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22
giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della
presente legge, l' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell'
Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7
Coordinamento con organi statali
1. L' Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente
la coerenza tra le attività dell' Amministrazione regionale e quelle
svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti
di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
Art. 8
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono
costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate
da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative
tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della
lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonchè di formulare
osservazioni e proposte all' Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi
programmi di attività .
2. L' Amministrazione regionale dovrà
prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione
con le consulte locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede
ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna,
che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico - culturale
della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano
la consultazione e l' utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato
propone, avvalendosi dell' Osservatorio - entro un anno dall' entrata
in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento
dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi enegli organismi di
cui all' articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente
operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
1. L' Amministrazione regionale realizza
il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un
progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna
comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione
con le Consulte locali di cui all' articolo 8;
b) l' informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati dalla
ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari
generali della lingua sarda, nonchè dell' atlante linguistico
della Sardegna.
Art. 11
Conferenze annuali
1. L' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove
conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano
gli enti locali, le Università , le istituzioni scolastiche, le
Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire
il raccordo tra la regione e i soggetti operanti nel settore culturale,
sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di
attuazione e verifica, nonchè a raccogliere osservazioni e proposte
che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.
Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità
della presente legge la Regione elabora, sentito l' Osservatorio, un piano
triennale di interventi.
2. Il piano triennale è approvato
dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita
la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell' anno che
precede la sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato
e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti
al comma 2, per far fronte a nuove,eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata
diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura
e della lingua dei Sardi; stimola l' elaborazione e l' attuazione di progetti
e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente
legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale
previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree
d' intervento e articola in progetti - obiettivo le iniziative per l'attuazione
di quanto disposto dall' articolo 3della presente legge. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali
delle aree di intervento e i progetti - obiettivo in cui questesi articolano;
b) la tipologia, le modalità
di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto - obiettivo;
c) l' entità del finanziamento
complessivo e la sua ripartizione per progetti - obiettivo e per anno
di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di
coordinamento degli interventi programmati con le altre attività
regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica
istruzione, spettacolo, editoria, nonchè con altre iniziative
promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con
le finalità della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità
delle spese relative alle attività per le quali si richiede il
finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione
dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi
articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalita e l' entità
dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che
fruiscono di contributi dell' Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione
del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta
regionale, su proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della
competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti
riferiti al triennio.
Art. 13
Interventi finanziari
1. L' Amministrazione regionale concede
a soggettioperanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale
di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità
:
a) per le istituzioni scolastiche 100
per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino
alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli
enti pubblici emorali e l' Università fino alla concorrenza dell'
80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o
comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino
alla concorrenza del 60 per centodelle spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi
quelli con scopo di lucro, l' Amministrazione regionale può concorrere
al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese
di investimento e di attività secondo le misure e le modalità
stabilite con il piano triennale di cui all' articolo 12.
2. Nell' ambito del Piano triennale e
degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato
alle lettere a), b), c), d) ed e)del comma 1, il sostegno finanziario
può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie
dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima
diffusione territoriale delle attività anche in considerazione
delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività
di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi
di programmazione attiva, le seguenti finalità:
a) la raccolta, l' ordinamento e l'
analisi dei varia spetti della realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del
patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l' acquisizione
di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare
quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici,
raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti inerenti
alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare
dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la
pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l' organizzazione di concorsi e premi
per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica,
la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati
all' approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l' organizzazione di manifestazioni
che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della
civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi audiovisivi
in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati
alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi
libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
g) l' attuazione di progetti di interventi
socio - educativi coerenti con le finalità della presente legge,
concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l' attuazione di esperienze educative
scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della
presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
i) l' ideazione e l' attuazione di progetti
di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro
e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura
sarda e altreculture;
l) la raccolta, la catalogazione e l'
archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione
e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri,
che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti
per le attività che più estesamente interessino diverse
zone storico - geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi
da altri soggetti per la medesima
iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento
fissato, per le diverse categorie di
intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda
da presentarsi all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali.
Alla domanda devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione
aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali
e dell' eventuale personale disponibile e di quello occupato in base
al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società
;
d) relazione illustrativa dei programmi
di attività ;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività
, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione
di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all' annualità
precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente
articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano
anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana
di Alghero, il tabarchino delle isole di Sulcis, il dialetto sassarese
e quello gallurese.
Art. 14
Progetti culturali attraverso i mezzidi comunicazione di massa
1. La Regione, nell' ambito di apposita
legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni
e partecipazioni societarie, alla produzione e alla diffusione di programmi
radiofonici e televisivi, nonchè a pubblicazioni su testate giornalistiche
in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno
essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati
da soggetti pubblici o privati, purchè rispondenti agli obiettivi
indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma
1, da emanarsi entro un anno dall' entrata in vigore delle presenti norme,
dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività , la
misura e le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all' entrata in vigore della legge
di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, con deliberazione della
Giunta, su proposta dell' Assessore vregionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l' Osservatorio
e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà
finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al
comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.
Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità
previste dall' articolo1, l' Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente
legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse
di studio sono proposte dall' Osservatorio.
Art. 16
Convenzioni con strutture esterne
1. L' Amministrazione regionale è
autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare
con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti
di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali,
convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza
tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica
annuale del Piano triennale di cui all' articolo 12, dovrà darsi
atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell' anno precedente
e di quelle previste per gli anni successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA DIDATTICA
DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Amministrazione regionale interviene
con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi
e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni
ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a
favore delle scuole che, nell' esercizio dell'autonomia didattica di cui
all' articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo
21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, svolgano attività
volte a perseguire le finalità previste dall' articolo 1 della
presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate
le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale,
l' esercizio del diritto allo studio, l' integrazione degli alunni nella
comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze
linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell' articolo 18 ed in relazione
ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità
curriculare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza
della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell' arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento
alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma
della Sardegna.
Art. 18
Indirizzi generali per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento
dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'
Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare
lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma
1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti
progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione
previste dall' articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti
sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.
Art. 19
Finanziamenti dei corsi universitari
1. Per l'espletamento dei corsi universitari
nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzato
il. finanziamento annuo di lire 2.000.000.000, da ripartirsi in uguale
misura tra l'Università degli studi di Cagliari e di Sassari.".
2. La disposizione prevista dal comma
1 entra in vigore a decorrere dall'anno. finanziario 2001 (cap. 11061/05)
Art. 20
Sussidi all' attività di sperimentazione
1. L' Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine
e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all' articolo 17,
attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle
diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della
comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti
del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale
della Sardegna, anche mediante l' impiego della lingua sarda come strumento
veicolare;
c) formulazione di programmi educativi
bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti
al comma1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata
ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione
di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della
cultura e della lingua sarda, nonchè all' acquisto di materiale
didattico di uso individuale e collettivo.
Art. 21
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione
di cui all' articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno
inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all' Osservatorio,
che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze
maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività
di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più
significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono
resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine
e grado, che peraltro possono accedere all' intera documentazione prodotta,
al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.
Art. 22
Centri di servizi culturali
1. L' Amministrazione regionale, nel
perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare
per favorire l' attività di educazione degli adulti finalizzata
alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento
alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente
delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui
alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integratadall' articolo 58
della legge regionale 22 gennaio1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela,
valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli
6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla
Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre
1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali
e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà
essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda.
Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione
di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti
e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita
la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva
fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata
la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del presidente del
collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni
orali dei cittadini dirette all' Amministrazione regionale e a quelle
locali è possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge tali ammistrazioni adeguano alle esigenze pratiche
poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando,
a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale
e locale che l' Amministrazione regionale predisporrà entro tre
mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del
comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli
02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061,
relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione
dell' anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L' Amministrazione regionale agevola,
attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua
sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l' installazione di
cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località
,delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella
memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno
ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25
Interventi a favore della cultura sardafuori dalla Sardegna e all' estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione
dell' identità culturale del popolo sardo, anche all' estero, l'Amministrazione
regionale provvede all' attivazione degli strumenti previsti dalla presente
legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale
e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui
all' articolo12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa
sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell' Amministrazione
regionale, di iniziative socio - culturali nelle aree in cui si registra
una forte presenza diemigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a
favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università
sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite,
previe le necessarie intese con il Ministro degli affari esteri, borse
di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza
di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità
Art. 26
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall' attuazione
della presente legge sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale per gli anni
1997- 1998- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11024 - Spese per l' effettuazione
di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt 1, 14 e 16,
LR 25 giugno 1984, n. 31, e artt 3, comma 3, e 33, comma2, LR 8 marzo
1997, n. 8)
1997 0
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11090/ 01 - Spese per la partecipazione
della Regione alle fiere annuali del libro e per iniziative di informazione
sull'attività regionale (LR 7 maggio 1953, n. 11, art. 78,
comma 1, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, LR 22 gennaio 1990, n.
1, art. 80, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art.3, comma 3, LR 8 marzo
1997, n. 8)
1997 0
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11099 - Finanziamento per l'
attività istituzionale di Enti ed organismi con finalità
didattiche e socio - culturali (art.60, LR 22 gennaio 1990, n. 1,
art. 81, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, LR 28 aprile1992,
n. 6 art. 5, LR 8 luglio 1993, n. 30, art. 47,comma 3, LR 7 aprile
1995, n. 6, art. 40, LR 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 3,
art. 32,comma 7 e art. 35, LR 8 marzo 1997, n. 8)
1997 0
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11115 - Contributi a favore del
pubblico spettacolo (LR 21giugno 1950, n. 17, art., LR 28 maggio 1985,
n.12, art.16, LR 26 gennaio 1989, n. 5, art 77, LR30 maggio 1989,
n. 18 e art. 35, LR 8 marzo 1997,n. 8)
1997 0
1998 lire 1.430.000.000
1999 lire 1.430.000.000
In aumento:
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap 02093 - Spese per la qualificazione,
l' aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale
del personale dell' Amministrazione regionale, spese per favorire
la partecipazione ai corsi di qualificazione di aggiornamento, di
specializzazione e di formazione professionale da parte del personale
degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali
(art. 39, LR 17 agosto 1978, n. 51); nonchè da parte del personale
del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio
1984,n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, LR 27 giugno1986, n.
44)
1997 0
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza,
indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità
per uso diauto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari
di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi
dell' Amministrazione regionale (artt 7 e 17 bis, LR 11 giugno 1974,
n. 15, LR 19 maggio 1983, n.14, LR 27 aprile 1984, n. 13 e LR 22 giugno
1987, n. 27)ù
1997 0
1998 lire 30.000.000
1999 lire 30.000.000
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11061 - (NI) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Finanziamento ai comuni
per l' istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua
dei Sardi e per la qualificazione e aggiornamento del personale e
contributi per le ricerche e il ripristino dei toponimi (artt 8, 23,
comma 4, e art. 24 della presente legge)
1997 0
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 11061/ 01 - (NI) 1.1.1.4.1.1.06.06
(05.04) Spese per l' istituzione del Catalogo generale della cultura
sarda e per l'effettuazione del censimentodel repertorio linguistico
dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione
della cultura e lingua sarda nell' ambito della formazione scolastica
degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo
e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali
e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt 9, 10, 17
e 18 della presente legge)
1997 0
1998 lire 2.600.000.000
1999 lire 2.600.000.000
Cap. 11061/ 02 - (NI) 2.1.1.4.2.2.06.06
(05.04)Spese per l' effettuazione delle Conferenze annuali sulla cultura
e lingua sarda e per la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie,
enti e associazioni pubbliche e private e con esterni, operanti nell'
ambito della cultura e lingua sarda (artt 11 e 16 della presente legge)
1997 0
1998 lire 230.000.000
1999 lire 230.000.000
Cap. 11061/ 03 - (NI) 2.1.1.5.8.2.06.06
(05.04) Contributi a Università , istituzioni scolastiche,
enti locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel
settore culturale per l' attuazione di interventi a tutela della cultura
e della lingua sarde; contributi nel settore dei mass - media che
trattino argomenti in lingua sarda (artt 13 e 14 della presente legge)
1997 0
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 1.900.000.000
Cap. 11061/ 04 - (NI) 2.1.1.6.3.2.06.06
(05.04) Borse di studio sulla lingua e cultura sarde (art. 15 della
presente legge)
1997 0
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000
Cap. 11061/ 05 - (NI) 2.1.1.5.8.2.06.06.(
05.04) Finanziamenti per corsi universitari integrativite si all'approfondimento
scientifico delle conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarde
(art.19 della presente legge)
1997 0
1998 lire 450.000.000
1999 lire 450.000.000
Cap. 11061/ 06 - (NI) 2.1.1.6.2.2.06.06
(05.04) Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico
regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e della lingua
della Sardegna e per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici
o altri strumenti per l' insegnamento della cultura e della lingua
sarde, nonchè per l' acquisto di materiale didattico (art.
20 della presente legge)
1997 0
1998 lire 670.000.000
1999 lire 670.000.000
Cap. 11061/ 07 - (NI) 2.1.1.4.1.2.06.06
(05.04) Interventi per la tutela e la valorizzazione dell' identità
culturale del popolo sardo, anche all'estero, e conferimento di borse
di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza
di emigrati sardi (art. 25 della presente legge)
1997 0
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000
3. Le spese per l' attuazione della presente
legge fanno carico ai sopra indicati capitoli del bilancio della Regione
per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
il 1 gennaio1998. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
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