Risoluzione
del Parlamento Europeo su Carta comunitaria delle lingue e culture regionali
e Carta dei diritti delle minoranze etniche
(relatore Gaetano Arfé, adottata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre
1981)
Il Parlamento europeo,
- preso atto della rigogliosa reviviscenza di movimenti espressi da minoranze
etniche e linguistiche che aspirano a un approfondimento delle ragioni
della loro identità storica e al loro riconoscimento,
- ravvisando nel fenomeno, che vi si
accompagna, di rinascita delle lingue e culture regionali un segno di
vitalità della civiltà europea e uno stimolo al suo arricchimento,
- richiamandosi alle dichiarazioni di
principio formulate e approvate dagli organismi internazionali più
rappresentativi e più autorevoli, dall’ONU al Consiglio d’Europa,
e ai più moderni e accreditati orien-tamenti del pensiero politico,
giuridico e antropologico,
- richiamandosi alla risoluzione n. 1
della Conferenza di Oslo (1976) dei ministri europei responsabili per
i problemi culturali,
- considerando che il diritto di tali
gruppi a esprimersi liberamente e a esprimere la loro cultura é
stato in linea di principlo riconosciuto da tutti i governi della Comunità,
che in più casi ne hanno fatto oggetto di specifici provvedimenti
legislativi e hanno avviato programmi di azione combinati,
- considerando che l’identità
culturale è oggi uno dei bisogni psico-logici non materiali più
importanti,
- ritenendo che l’autonomia non
debba essere considerata come alternativa all’integrazione fra popoli
e tradizioni diverse, ma come la possibilità di guidare da se stessi
il processo necessario di crescente intercomunicazione,
- ritenendo pertanto che la salvaguardia
di un patrimonio vivente di lingue e di culture non possa reahizzarsi
se non creando e consolidando le condizioni idonee e necessarie a che
esso possa trovare continuo alimento al proprio sviluppo culturale ed
economico
- nell'intento di consolidare la coesione
dei popoli d'Europa e di preservare le lingue viventi, per arricchirne
in tal modo, mediante l'apporto di tutti i loro componenti, la molteplice
cultura,
- viste le proposte di risoluzione di
cui ai docc. 1-371/79, 1-436/79 e 1-790/79
- vista la relazione della commissione
per la gioventii, la cultura, l’istruzione, l'informazione e lo
sport e il parere della commissione per la politica regionale e l'assetto
territoriale (doc. 1-965/80).
1. si rivolge ai governi nazionali e ai
poteri regionali e locali perchè, pur nella grande diversità
delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie, pongano in
opera una politica in questo campo che abbia una comune ispirazione e
tenda agli stessi fini, e li invita:
a) nel campo dell' istruzione
- a consentire e a promuovere l'insegnamento
delle lingue e cul-ture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali,
dalla scuola materna fino all'Università;
- a consentire e a tener presente, per rispondere alle esigenze espresse
dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole
di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola
materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua rnaterna;
- a consentire dovunque nellambito dei programmi linsegna-mento della
letteratura e della storia delle comunità interessate;
b) nel campo dei mezzi di comunicazione
di massa:
- a consentire e a rendere possibile laccesso alla
radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità
e l'efficacia della comunicazione a livello dehle singole Comunità
e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;
- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni
culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari
equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze;
c) nel campo della vita pubblica
e dei rapporti sociali:
- ad assegnare, secondo la dichiarazione
di Bordeaux della conferenza dei poteri locali del Consiglio dEuropa,
una responsabilità diretta dei poteri locali in questa materia;
- a favorire al massimo la corrispondenza tra regioni culturali e
disegno geografico dei poteri locali;
- per quanto riguarda la vita pubblica e le relazioni sociali a garantire
la possibiità di esprimersi nella propria lingua nei rapporti
con i rappresentanti dello Stato e innanzi agli organi giudiziari;
2. invita la Commissione a trasmettergli
quanto prima dati recenti, precisi e raifrontabili sull'atteggiamento
e il comportamento delle po-polazioni degli Stati membri nei confronti
delle lingue e culture re-gionali dei rispettivi paesi;
3. invita la Commissione a prevedere
nel quadro dell' educazione linguistica progetti-pilota destinati a verificare
i metodi di una educa-zione plurilinguistica capace di assicurare insieme
la sopravvivenza del-le culture e la loro apertura all'esterno;
4. raccomanda che il Fondo regionale
destini finanziamenti a progetti rivolti a sostenere le culture regionali
e impegna la Commissione a includere nei suoi programmi nei settori dell'informazione
e della cultura iniziative concepite al fine di dar vita a una politica
culturale europea che tenga conto delle aspirazioni e delle aspettative
di tutte le sue minoranze etniche e linguistiche, che all' Europa e alle
sue isti-tuzioni guardano con fiduciosa speranza;
5. raccomanda che il fondo regionale
destini finanziamenti a progetti economici regionali, in quanto l'identità
di una regione può esistere unicamente se la popolazione può
viverci e lavorarci;
6. invita la Commissione a riesaminare
tutta la normativa e tutte le prassi comunitarie che operano discriminazioni
nei confronti delle lingue delle minoranze;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere
la presente risoluzione al Consiglio e alla Comrnissione, ai governi alle
autorità regionali degli Stati membri della Comunità nonché
al Gonsiglio d'Europa.
torna su
Risoluzione
del Parlamento Europeo sulle lingue e le culture delle minoranze etniche
e regionali nella Comunità europea
(relatoreWilly Kuijpers, adottata dal Parlamento Europeo il 30 ottobre
1987)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione dell’on. Columbu e altri sui
diritti della minoranza linguistica nella Catalogna del Nord (doc. 2-1259/85),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla protezione e promozione delle lingue
e culture regionali nella Comunità (doc. B2-76/85),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Rossetti e altri sul riconoscimento dei diritti delle minoranze e la valorizzazione
delle loro culture (doc. B2-321/85),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla mancata attuazione da parte della Commissione
della risoluzione del Parlamento europeo su una Carta comunitaria delle
lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche
(doc. B2-1514/85),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Kuijpers e Vandemeulebroucke sul riconoscimento delle radio libere (doc.
B2-1532/85),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Vamerneulebroucke e altri su un servizio televisivo frisone per la Frisia
(doc. B2-31/86),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Kuijpers e Vandemeulebroucke sulle intenzioni dei Ministro olandese per
il benessere, la sanità e gli affari culturali di sopprimere la
sovvenzione in favore dell’"Allgerneen Nederlands Verbond"
e sulle relative conseguenze controproducenti per quanto attiene alla
cooperazione culturale transfrontaliera (doc. B2-890/86),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Columbu e altri sulla creazione di istituti di studi, linguistici per
le lingue meno diffuse (doc. B2-1015186),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Rubert e Ventos sugli ostacoli frapposti al catalano nell’ambiente
universitario e televisivo (doc. B2- 1323/86),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Mizzau e altri sul sostegno agli istituti o associazioni di studi linguistici
per le lingue meno diffuse (doc. B2- 1346/86),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Kuijpers e altri sull’integrazione delle scuole bilingui, basco-francesi
gestite dalla Federazione SEASKA (doc. B2-149/87),
- vista la proposta di risoluzione dell’on.
Colorn I Naval sul potenziamento delle lingue minoritarie nella CEE (doc.
B2-291/87),
- visti la relazione della commissione
per la gioventù, la cultura, l’istruzione, l’informazione
e lo sport e il parere della commissione giuridica per i diritti dei cittadini
(doc. B2 291/87),
- vista la sua risoluzione del 16 ottobre
1981 su una Carta comunitaria delle lingue regionali e una Carta di diritti
delle minoranze etniche nonché la sua risoluzione dell’ 11
febbraio 1983 sui provvedimenti da adottare a favore delle lingue e delle
culture delle minoranze,
richiamandosi ai principi sui diritti
delle minoranze formulati e sanciti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio
d’Europa,
deplorando il fatto che la Commissione
non ha finora presentato alcuna proposta volta all’esecuzione delle
suddette risoluzioni in cui il problema delle minoranze etniche, linguistiche
e culturali nella Comunità viene preso in esame in maniera globale,
considerando che ancora parecchi ostacoli
si frappongono al riconoscimento della loro specificità culturale
e sociale e che l’atteggiamento nei confronti di tali minoranze
e dei loro problemi è tuttora spesso contrassegnato da ignoranza
e incomprensione, nonché, in taluni casi, da discriminazione,
ricordando la dichiarazione conclusiva
della Conferenza delle regioni della Comunità europea e la sua
risoluzione del 13 aprile 1984 sul ruolo delle regioni nella costruzione
di un’Europa democratica e sui risultati della conferenza delle
regioni, in cui si osserva che un consolidamento dell’autonomia
delle Comunità e la realizzazione di una Comunità europea
politicamente più unita costituiscono due aspetti complementari
e convergenti di un’evoluzione politica essenziale se la Comunità
intende essere efficacemente all’altezza dei suoi compiti futuri.
considerando che la situazione economica
regionale condiziona le possibilità di espressione e di sviluppo
della cultura locale di modo che è necessario mettere a punto gli
specifici provvedimenti nel quadro di una politica regionale comunitaria
equilibrata, che prenda avvio dalla base regionale e freni l’esodo
dalla periferia verso il centro,
1. richiede un’applicazione integrale
dei principi e delle misure contenute nelle succitate risoluzioni del
16 ottobre 1981 e dell’11 febbraio 1983;
2. ricorda la necessità che gli
Stati membri riconoscano le loro minoranze linguistiche nei rispettivi
ordinamenti giuridici creando così la premessa per il mantenimento
e lo sviluppo delle culture e lingue regionali e minoritarie;
3. sollecita gli Stati membri che abbiano
già previsto nella loro Costituzione principi generali di tutela
delle minoranze a provvedere tempestivamente, con norme organiche, all’attuazione
concreta di tali principi;
4. appoggia gli sforzi del Consiglio d’Europa
volti all’elaborazione della Carta europea delle lingue regionali
e minoritarie;
5. raccomanda agli Stati membri, in ordine
all’istruzione:
- di organizzare ufficialmente l’istruzione
nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l’insegnamento
nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all’Università
e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate,
- di riconoscere ufficialmente i corsi,
le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all’insegnamento
in base all’ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente
per l’insegnamento una lingua regionale o minoritaria,
- di dedicare particolare attenzione alla
formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie
e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione
dei suddetti provvedimenti,
- di incentivare l’informazione
sulle possibilità di istruzione nelle lingue regionali minoritarie,
- di provvedere all’equipollenza
di diplomi, certificati, altri titoli e competenze professionali, al fine
di facilitare ai membri di gruppi regionali o minoritari di uno Stato
membro l’accesso al mercato del lavoro in comunità di altri
Stati membri culturalmente apparentate;
6. raccomanda agli Stati membri, in ordine
ai rapporti amministrativi e giuridici:
- di garantire direttamente a norma di
legge l’impiego delle lingue regionali e minoritarie, in primo luogo
negli enti locali delle realtà in cui una minoranza sia presente,
- di rivedere le norme di legge nazionali
e le pratiche discriminanti nei confronti delle lingue delle minoranze,
come richiesto dalla risoluzione dei parlamento dell’ 11 giugno
1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,
- di esigere l’uso delle lingue
nazionali, regionali e minoritarie anche nei servizi decentralizzati dell’autorità
centrale nelle aree interessate,
- di riconoscere ufficialmente i patronimici
e i toponimi esistenti nelle lingue regionali o minoritarie,
- di consentire che nelle liste elettorali
figurino nomi di località e altre indicazioni nelle lingue regionali
o minoritarie;
7. chiede agli Stati membri, in ordine
ai mezzi di comunicazione di massa:
- di consentire l’accesso alle stazioni
locali, regionali e centrali pubbliche e commerciali, in modo tale che
sia garantita la continuità e l’efficacia delle trasmissioni
nelle lingue regionali e minoritarie,
- di provvedere affinché i gruppi
minoritari ricevano per i loro programmi sostegni organizzativi e finanziari
analoghi a quelli ottenuti dalla maggioranza,
- di sostenere la formazione dei personale
operante nei mezzi di comunicazione di massa e dei giornalisti necessari
per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,
- di porre al servizio delle lingue regionali
e minoritarie le nuove conquiste nel settore delle tecnologie della comunicazione,
- di tener conto dei costi supplementari
inerenti all’adeguamento a caratteri particolari, come per esempio,
il cirillico, l’ebraico, il greco, ecc.;
8. raccomanda agli Stati membri, in ordine
all’infrastruttura culturale,
- di garantire la partecipazione diretta
dei rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie
alla gestione della cultura e alle attività collaterali,
- di creare fondazioni o istituti per
lo studio delle lingue regionali minoritarie in grado, tra l’altro,
di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione
nella scuola nonché di redigere un "inventano generale"
delle lingue regionali o minoritarie interessate,
- di sviluppare tecniche di doppiaggio
e sottotitolazione per favorire le produzioni audiovisive nelle lingue
regionali minoritarie,
- di provvedere il necessario, sostegno
materiale e finanziario per la realizzazione delle misure di cui sopra;
9. raccomanda agli Stati membri, in ordine
alla realtà socioeconomica,
- di prevedere l’impiego delle lingue
regionali minoritarie nelle imprese pubbliche (poste, ecc.), G.U. n. C
36 del 17.2.1986, pag. 142
- di riconoscere l’impiego delle
lingue regionali e minoritarie nei sistemi di pagamento (assegni postali
e attività bancarie),
- di provvedere all’informazione
dei consumatori e all’etichettatura dei prodotti nelle lingue regionali
e minoritarie,
- di provvedere all’impiego delle
lingue regionali nelle iscrizioni dei cartelli stradali, nelle indicazioni
del traffico e nelle denominazioni delle strade;
10. raccomanda agli Stati membri, nel
contesto delle lingue regionali e minoritarie utilizzate in più
Stati membri, e in particolare nelle zone di confine:
- di provvedere a meccanismi appropriati
di cooperazione transfrontaliera nell’ambito della politica culturale
e linguistica,
- di incentivare la cooperazione transfrontaliera
conformemente all’accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera
tra le autorità locali;
11. chiede agli Stati membri di incoraggiare
e sostenere l’Ufficio europeo per le lingue minoritarie e i suoi
comitati nazionali in ciascuno degli Stati membri;
12. invita la Commissione:
- a contribuire, nel quadro delle sue
competenze, alla realizzazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 5-10,
- a tener conto delle lingue e delle culture
delle minoranze regionali ed etniche della Comunità all’atto
dell’elaborazione delle diverse politiche comunitarie e, in particolare,
di azioni comunitarie nel settore della politica, della cultura e dell’istruzione,
- ad accordare all’Ufficio europeo
per le lingue minoritarie uno status consultivo ufficiale,
- a provvedere alla creazione di un sistema
di borse di studio per consentire viaggi-studio, onde incentivare la reciproca
conoscenza delle minoranze,
- a riservare il necessario tempo di trasmissione
alle culture minoritarie nel quadro della televisione europea,
- a prestare l’attenzione necessaria
all’informazione sulle minoranze linguistiche nelle pubblicazioni
informative della Comunità;
13. chiede al Consiglio e alla Commissione
di continuare ad accordare il suo sostegno e il suo incoraggiamento all’Ufficio
europeo per le lingue minoritarie
- garantendo adeguate risorse di bilancio
e il ripristino di una linea distinta di bilancio,
- proponendo l’erogazione dei finanziamenti
necessari alla realizzazione dei provvedimenti i cui sopra,
- stanziando fondi del FESR e del F.S.E.
a favore di programmi e progetti destinati alle culture regionali e popolari,
- riferendo annualmente al Parlamento
sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie nella Comunità
nonché sui provvedimenti adottati alla luce di quanto sopra esposto
dagli Stati membri della Comunità;
14. intende garantire adeguati mezzi di
bilancio per un’azione in favore delle lingue minoritarie pari ad
almeno 1.000.000 ECU, per il bilancio del 1988;
15. specifica chiaramente che le disposizioni
della presente risoluzione non devono essere interp retate o applicate
in modo da pregiudicare l’integrità territoriale e l’ordine
pubblico degli Stati membri;
16. incarica la sua commissione competente
di elaborare singole relazioni sulle lingue e le culture delle popolazioni
non sedentarie e dei cittadini comunitari che vivono in uno Stato membro
diverso da quello di origine nonché sulle minoranze d’oltremare
e sottolinea che ciascuno di questi documenti gruppi condivide molti degli
svantaggi di coloro che parlano una lingua minoritaria, ma i cui problemi
specifici meritano ex officio un trattamento particolareggiato;
17. decide che l’intergruppo sulle
lingue minoritarie ottenga a pieno diritto lo statuto di intergruppo ufficiale
del Parlamento;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere
la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle autorità
nazionali e regionali degli Stati membri nonché all’Assemblea
consultiva del Consiglio d’Europa e alla Conferenza permanente delle
amministrazioni locali e regionali d’Europa.
torna su
Risoluzione
del Parlamento Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali nella
Comunità Europea
(relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento Europeo il 9 febbraio
1994).
Il Parlamento europeo,
- vista la risoluzione del 16 ottobre
1981 su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta
dei diritti delle minoranze etniche,
- vista la risoluzione dell’11
febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza,
- vista la risoluzione del 30 ottobre
1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella
Comunità europea,
- vista la risoluzione del 21 gennaio
1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale sulle nuove prospettive per
l’azione della Comunità nel settore culturale,
- viste le proposte di risoluzione degli
onn., Hume e altri sulle lingue minoritarie (B3-0016/90), Gangoiti Llaguno
sulla promozione e l’uso delle lingue regionali e/o minoritarie
(B3-2113/90), Bandres Molet sulla concessione di licenze alle radio emittenti
in lingua euskera (B3-0523/91), Van Hemeldonck sulla firma della Carta
europea delle lingue regionali e minoritarie (B3-1351/92),
- vista la Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, cui il Consiglio d’Europa ha conferito
la veste giuridica di Convenzione europea e che è stata aperta
alla firma il 5 novembre 1992,
- visto il documento finale della Conferenza
di Copenhagen sulla dimensione umana della CSCE (5-29 giugno 1990), e
in particolare il Capitolo IV di tale documento,
- vista la Carta di Parigi per una nuova
Europa (CSCE) adottata a Parigi il 21 novembre 1991,
- visto l’articolo 148 del proprio
regolamento,
- visti la relazione della commissione
per la cultura, la gioventù, l’istruzione e i mezzi d’informazione
e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
(A3-0042/94),
incoraggiato dall’impegno espresso
dall’art. 128 del trattato CE, per cui la Comunità contribuisce
al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle
lo?ro diversità nazionali e regionali,
proclamando la necessità di una
cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende
anche la difesa. del patrimonio linguistico, il superamento della barriera
linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia
delle lingue minoritarie,
incoraggiato altresì dal processo
di democratizzazione in corso nell’Europa centrale e orientale,
e in particolare dalla ferma volontà dei popoli di recente passati
alla democrazia di promuovere la propria lingua e il proprio patrimonio
culturale,
considerando che ogni popolo ha diritto
al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto
poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle,
considerando che la diversità
linguistica dell’Unione europea costituisce un elemento fondamentale
della sua ricchezza culturale,
considerando che la protezione e la promozione
della diversità linguistica dell’Unione è un fattore
chiave nella realizzazione di un’Europa pacifica e democratica,
considerando cha alla Comunità
europea incombe la responsabilità di sostenere gli Stati per quanto
attiene allo sviluppo delle loro culture e alla salvaguardia delle loro
varie identità nazionali e regionali, in particolare delle lingue
autoctone regionali e delle minoranze,
considerando che l’Unione dovrebbe
incoraggiare l’azione degli Stati membri nei casi in cui la tutela
di dette lingue e culture fosse insufficiente o inesistente,
considerando che la Comunità europea
ha altresì il dovere, nelle sue relazioni con i governi di paesi
associati e terzi, di richiamare l’attenzione sui diritti delle
minoranze e, se necessario, di assistere detti governi nella messa a punto
di metodi che consentano il rispetto di tali diritti, ma anche di richiamarli
allorché omettano consapevolmen?te di ricercare tali metodi,
considerando che la diversità
linguistica dell’Unione, che ne riflette la diversità culturale,
è troppo spesso misconosciuta,
considerando che nell’ambito dell’Unione
europea che si sta creando la lingua rappresenta uno strumento essenziale
ai fini della comunicazione e che nel processo di costruzione europea
il ricorso alle lingue di maggior diffusione per comunicare attraverso
le attuali frontiere interne va reso compatibile con la protezione e la
difesa delle lingue meno diffuse in ambiti regionali o transregionali,
considerando che anche le lingue e culture
meno diffuse fanno parte della cultura e del patrimonio europeo dell’Unione
e che, da questo punto di vista, quest’ultima deve garantire loro
una tutela giuridica e le necessarie risorse finanziarie,
considerando che numerose lingue meno
diffuse si trovano in una difficile situazione, dato il rapido crollo
del numero di parlanti, e considerando che ciò mette a repentaglio
il benessere di gruppi specifici di popolazione e riduce considerevolmente
il potenziale di creatività dell’Europa nel suo complesso,
considerando che, nel pieno rispetto
del dovere dei governi di tutti gli Stati membri di salvaguardare e promuovere
le rispettive lingue ufficiali, tale azione non deve esercitarsi a danno
delle lingue di minore diffusione e delle popolazioni di cui esse costituiscono
il naturale vettore culturale,
considerando tuttavia che l’espressione
“lingue e culture meno diffuse” comprenderebbe fenomeni aventi
caratteristiche e dimensioni diverse a seconda degli Stati membri, giacché
potrebbe essere riferito a talune lingue già ufficiali in taluni
Stati membri ma non adeguatamente diffuse o che non godono di uno status
identico nello Stato membro confinante o in un altro Stato membro,
1. sollecita la piena applicazione dei
principi e delle proposte contenute nelle succitate risoluzioni del 16
ottobre 1981, dell’11 febbraio 1983 e del 30 ottobre 1987;
2. ribadisce la necessità che
gli Stati membri riconoscano le propri minoranze linguistiche e adottino
gli opportuni provvedimenti giuridici e amministrativi per consentire
la creazione delle condizioni fondamentali per la conservazione e lo sviluppo
di dette lingue;
3. ritiene inoltre che tutte le lingue
e le culture meno diffuse debbano essere protette negli Stati membri anche
da uno status giuridico adeguato;
4. ritiene che tale status giuridico
dovrebbe implicare, quanto meno, l’uso e la promozione delle lingue
e culture in questione negli ambiti dell’insegnamento, della giustizia
e dell’amministrazione pubblica, dei mezzi di informazione, della
toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale, fatto
salvo il ricorso alle lingue di maggior diffusione quando ciò sia
necessario ai fini di una più agevole comunicazione all’interno
dei singoli Stati membri dell’Unione nel suo insieme;
5. insiste sul fatto che quei cittadini
di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da
quella predominante nello Stato stesso, o in una sua parte o regione,
non debbano subire alcuna discriminazione e, in particolare, nessun tipo
di emarginazione sociale che renda loro difficile l’accesso o la
permanenza in un posto di lavoro;
6. approva la Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, cui è stata conferita la veste giuridica
di Convenzione europea, quale strumento tanto efficace quanto flessibile
ai fini della salvaguardia e della promozione delle lin?gue meno diffuse;
7. invita i governi degli Stati membri
che non l’abbiano ancora fatto a firmare e i loro parlamenti a ratificare
con urgenza la suddetta Convenzione, scegliendo in ogni momento di applicare
quei paragrafi che meglio rispondono alle esigenze e alle aspirazioni
delle comunità linguistiche in questione;
8. esorta i governi degli Stati membri
e le amministrazioni regionali e locali a incoraggiare e sostenere le
associazioni specializzate, in particolare i comitati nazionali presso
l’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, affinché risultino
valorizzate le responsabilità dei cittadini e delle loro organizzazioni
in ordine all’affermazione delle loro lingue;
9. incoraggia tanto gli Stati membri
quanto le regioni e gli enti locali interessati a studiare la possibilità
di concludere accordi intesi a creare istituti linguistici transfrontalieri
per le lingue e le culture meno diffuse esistenti in due Stati membri
confinanti o simultaneamente in diversi Stati membri;
10. esorta la Commissione a
contribuire, entro i limiti delle sue
competenze, all’esecuzione delle azioni intraprese dagli Stati membri
in questo settore;
tenere in debito conto le lingue meno
diffuse e le relative culture nell’elaborazione di vari aspetti
della politica comunitaria al fine di provvedere pariteticamente alle
esigenze specifiche di coloro che parlano lingue minoritarie, parallelamente
a quelle degli utenti di lingue maggioritarie in tutti i programmi concernenti
l’istruzione e la cultura, come per esempio, Giovani per l’Europa,
Erasmus, Tempus, European Dimension, Platform Europe, Media e progetti
relativi alla traduzione di opere letterarie contemporanee;
incoraggiare l’impiego delle lingue
meno diffuse nell’ambito della politica audiovisiva della Comunità,
per esempio per quanto riguarda la televisione ad alta definizione, nonché
assistere le case di produzione e le emittenti che utilizzano lingue minoritarie
nel produrre nuovi programmi nel formato 16:9,
garantire che ci si avvalga della moderna
tecnologia delle telecomunicazioni digitali, la quale consente di condensare
le trasmissioni radiofoniche via satellite e cavo, per diffondere un gran
numero di lingue di minoranza;
impostare quanto prima un programma ispirato
a LINGUA per le lingue meno diffuse, avvalendosi eventualmente delle reti
già sviluppate nel quadro delle attività dell’Ufficio
per le lingue meno diffuse, quali la rete di formazione Mercator;
agevolare l’immediata pubblicazione,
previa correzione e completamento, della carta scientifica delle comunità
linguistiche minoritarie nella Comunità, compilata dall’Ufficio
europeo per le lingue meno diffuse;
incoraggiare la pubblicazione nelle lingue
comunitarie meno diffuse dei trattati che istituiscono le Comunità
europee e delle altre disposizioni comunitarie fondamentali nonché
delle informazioni sull’Unione europea e sulle sue attività
11. incita il Consiglio e la Commissione
a
perseverare nell’incoraggiare e
sostenere le organizzazioni europee rappresentative delle lingue meno
diffuse, in particolare l’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse,
stanziando a loro favore adeguate risorse finanziarie;
garantire che il bilancio contempli stanziamenti
appropriati per i programmi comunitari a favore delle lingue meno diffuse
e delle culture associate, nonché proporre un programma di azione
pluriennale in questo settore;
tenere in debito conto il retaggio linguistico
e culturale delle regioni tanto nel mettere a punto la politica regionale
e nello stanziare fondi FESR - sostenendo progetti integrati di sviluppo
regionale che comprendano azioni a favore di lingue e culture regionali
- quanto nel mettere a punto la politica sociale e nello stanziare fondi
FSE;
tenere in debita considerazione, nella
messa a punto di programmi comunitari per la ricostruzione economica e
sociale (soprattutto del programma PHARE), le esigenze degli utenti di
lingue minoritarie nei paesi dell’Europa centrale e orientale;
incoraggiare le traduzioni di libri e
opere letterarie, il sottotitolaggio dei film tra le lingue minoritarie
o dalle lingue minoritarie verso le lingue comunitarie;
garantire che la Comunità europea
non incoraggi le lingue meno diffuse a danno delle lingue nazionali principali
e, anzi, faccia in modo che non sia compromesso in alcun modo l’insegnamento
della lingua principale nelle scuole;
12. chiede che le lingue parlate nei territori
di oltremare appartenenti agli Stati membri beneficino degli stessi diritti
e delle stesse disposizioni delle lingue continentali;
13. esorta tutti gli enti competenti ad
applicare per analogia le raccomandazioni che figurano nella presente
risoluzione alle lingue minoritarie autoctone non territoriali (p. es.
le lingue degli zingari rom e sinti, yiddish);
14. sottolinea che le raccomandazioni
comprese nella presente risoluzione non sono tali da mettere a repentaglio
l’integrità territoriale o l’ordine pubblico negli
Stati membri e altresì che esse non devono essere interpretate
come conferenti il diritto di intraprendere alcuna attività o realizzare
alcuna azione contraria agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite
o a qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto internazionale;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere
la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi centrali
e regionali degli Stati membri, all’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, alla Conferenza permanente degli enti locali e regionali
d’Europa, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
alle Nazioni Unite e all’UNESCO.
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