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FONDAZIONE UNIVERSITARIA "FRANCESCO SOLANO"

ATTO COSTITUTIVO

Art. 1

Su iniziativa dell’Università della Calabria, e acquisito, in data 17/10/08, il parere del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, è costituita, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 Dicembre 2000, n.388 e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n.254, la Fondazione Universitaria denominata “Francesco Solano”.
Socio Fondatore, all’atto di costituzione, è l’Università della Calabria, che, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 254/01, è l’Ente di riferimento della Fondazione medesima. Successivamente alla costituzione, altri Enti pubblici o privati potranno assumere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, dello Statuto, la qualifica di Soci Fondatori.
La Fondazione è una istituzione senza fine di lucro, per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica; essa opera nell’esclusivo interesse  dell’Ente di riferimento. L’Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza dell’attività della Fondazione con l’interesse dell’Università medesima.

Art. 2

La Fondazione ha la sede amministrativa presso il Dipartimento di Linguistica/Sezione di Albanologia, sito in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci Cubo 20/A e la sede istituzionale nella casa natale del  Prof. Francesco Solano, sita a Frascineto (CS) in Via Roma, 110.
Possono essere istituite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze   sia in Italia che all’estero.

Art. 3

La Fondazione ha per scopo la promozione dell’istituzione, in Italia e all’Estero, dello studio e della ricerca in campo albanologico, nonché tutte quelle iniziative volte a favorire gli interscambi culturali tra le comunità albanesi di area italiana e quelle di area balcanica.
La Fondazione sostiene l’internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell’Unical  tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori economici e sociali pubblici e privati.
La Fondazione può svolgere a favore e per conto dell’Ente di riferimento le seguenti tipologie di attività:
Svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca nelle discipline albanologiche con specifico riguardo:

  • alla promozione, assistenza e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca;
  • allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
  • allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca, ivi compresa l’attività di consulenza, assistenza nonché di istruttoria a favore di committenti interni ed esterni da effettuarsi anche in regime di convenzione ovvero accreditamento;
  • alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studi;
  • alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell’Ente di riferimento con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
  • all’organizzazione di corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, di stage, master, scuole estive, scuole dottorali e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza, sempre nel campo degli studi di Albanistica.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può tra l’altro:

  • stipulare contratti, convenzioni, accordi ovvero intese con soggetti pubblici o privati, ivi comprese altre fondazioni;
  • amministrare e gestire i beni di cui abbia proprietà o il possesso, nonché strutture delle quali le sia stata affidata la gestione a qualunque titolo;
  • sostenere lo svolgimento di attività di formazione e ricerca;
  • favorire la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca e di alta formazione in ambito albanologico in Italia e all’Estero;
  • promuovere seminari, conferenze e convegni, anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, ovvero partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
  • diffondere in autonomia o in collaborazione con altri enti o altre Fondazioni apposite pubblicazioni ed iniziative editoriali.

Art. 4

Per garantirne il funzionamento, l’Università costituisce il patrimonio della Fondazione con tutti i beni immobili, i valori mobiliari e le somme provenienti dall’eredità della Sign.ra Anna Maria Solano; successivamente alla costituzione, l’Università provvederà al trasferimento, in favore della Fondazione, dei succitati beni.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori.

Art. 6

La Fondazione è retta dallo Statuto che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori

La durata degli organi della Fondazione, le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 8

In fase di prima costituzione, viene nominato Presidente della Fondazione il Prof. Francesco Altimari, Ordinario di Lingua e Letteratura Albanese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, che accetta la carica.
 Il Presidente è investito, in tale fase, di tutti i poteri per il compimento delle pratiche necessarie al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e per la costituzione del patrimonio della Fondazione, in seguito al trasferimento dei beni dell’eredità della Sig.na Anna Maria Solano ad opera dell’Ente di riferimento.
Successivamente al riconoscimento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto da 5 membri, di cui quattro, compreso il Presidente, nominati dall’Università della Calabria ed uno designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, quando gli Enti che assumeranno la qualifica di Fondatori, ex art. 6, comma 1, designeranno i propri rappresentanti.