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FONDAZIONE UNIVERSITARIA "FRANCESCO SOLANO"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 Dicembre 2000, n.388 e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n.254, la Fondazione Universitaria dell’Università della Calabria, denominata “Francesco Solano”.
Ai sensi e per gli effetti  di quanto previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254, e in particolare dall’art. 1, la Fondazione ha come Ente di riferimento l’Università della Calabria.
Lo Statuto è deliberato unitamente all’atto costitutivo della fondazione, dall’Ente di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Art. 2 - Sede della Fondazione

La Fondazione ha la sede amministrativa in Arcavacata di Rende (Cosenza) presso il Dipartimento di Linguistica/Sezione di Albanologia e la sede istituzionale a Frascineto, nella casa natale del  Prof. Francesco Solano.
Possono essere istituite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze   sia in Italia che all’estero.

Art. 3 - Finalità della Fondazione

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera nell’esclusivo interesse dell’Ente di riferimento, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.
La Fondazione ha per scopo la promozione dell’istituzione, in Italia e all’Estero, dello studio e della ricerca in campo albanologico, nonché tutte quelle iniziative volte a favorire gli interscambi culturali tra le comunità albanesi di area italiana e quelle di area balcanica.
La Fondazione sostiene l’internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell’Unical  tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori economici e sociali pubblici e privati.
La Fondazione promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi dell’Unical e della fondazione.
La Fondazione promuove la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell’intero capitale sociale.
La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e  di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 - Beni della fondazione

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite nelle disposizioni testamentarie della Sign.ra Anna Maria Solano; dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati destinati all’attuazione degli scopo statutari. L’accettazione di tali beni deve essere deliberata, previo gradimento dell’Ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
La Fondazione persegue i propri scopi con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fini di lucro e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ed eventuali proventi, rendite ovvero altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste, al successivo art.5, saranno utilizzate interamente per perseguire  gli scopi della fondazione.

Art. 5 - Tipologie e attività

La Fondazione può svolgere a favore e per conto dell’Ente di riferimento le seguenti tipologie di attività:
Svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca nelle discipline albanologiche con specifico riguardo:

  • alla promozione, assistenza e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca;
  • allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
  • allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca, ivi compresa l’attività di consulenza, assistenza nonché di istruttoria a favore di committenti interni ed esterni da effettuarsi anche in regime di convenzione ovvero accreditamento;
  • alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studi;
  • alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell’Ente di riferimento con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
  • all’organizzazione di corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, di stage, master, scuole estive, scuole dottorali e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza, sempre nel campo degli studi di Albanistica.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può tra l’altro:

  • stipulare contratti, convenzioni, accordi ovvero intese con soggetti pubblici o privati, ivi comprese altre fondazioni;
  • amministrare e gestire i beni di cui abbia proprietà o il possesso, nonché strutture delle quali le sia stata affidata la gestione a qualunque titolo;
  • sostenere lo svolgimento di attività di formazione e ricerca;
  • favorire la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca e di alta formazione in ambito albanologico in Italia e all’Estero;
  • promuovere seminari, conferenze e convegni, anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, ovvero partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
  • diffondere in autonomia o in collaborazione con altri enti o altre Fondazioni apposite pubblicazioni ed iniziative editoriali.

Art. 6 - Partecipazioni e adesioni

Partecipano alla costituzione della Fondazione, oltre all’Ente di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dall’Ente di riferimento medesimo che abbiano accettato di contribuire nelle forme indicate dall’Ente di riferimento, al fondo di dotazione iniziale e/o al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi di denaro, in attività o beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di Fondatori. Possono successivamente divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o beni materiali o immateriali o servizi od altre forme ritenute idonee dall’Unical nella misura  che verrà ritenuta idonea annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente di riferimento. I fondatori possono richiedere che i contributi di cui sopra siano utilizzati per iniziative di interesse dell’Unical.
Assumono la qualifica di Partecipanti istituzionali alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell’Ente di riferimento, enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti di contributi in denaro, annuali e/o pluriennali, ovvero mediante apporti in attività e/o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita annualmente dal C.d.A. della Fondazione. La qualifica di Partecipante istituzionale è attribuita dall’Ente di riferimento, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato. I Partecipanti istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, possono proposte relative allo sviluppo dell’attività della Fondazione.
Assumono la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche private, singole o associate, e gli enti ed amministrazioni pubbliche che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti congrui dallo stesso C.d.A. che può, inoltre attribuire la qualifica di Partecipante onorario a persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo dell’Unical con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori.

La durata degli organi della Fondazione, le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite dal presente Statuto.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto. In particolare, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma.
Si avvale, nell’espletamento delle sue funzioni, dell’ausilio di un Direttore Generale.
Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Ente di riferimento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università e su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento di Linguistica.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l’esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice presidente e al Direttore.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente cessa dalle funzioni per morte, dimissioni e revoca da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.
Tre membri, oltre al Presidente, sono designati dall’Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Linguistica. La nomina avverrà con decreto del Rettore dell’Unical.
Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 254/01; gli altri due membri sono nominati dagli enti che assumeranno la qualifica di Fondatori partecipanti di cui all’art. 6, comma 1, del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Vice Presidente, che resta in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, i cui compiti sono definiti dall’art. 13 del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 10 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione; in particolare il Consiglio:

  • fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
  • elabora il piano pluriennale dell’attività della Fondazione sulla base delle linee guida definite dall’Unical, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;
  • approva il bilancio preventivo (budget revisionale economico-finanziario) di ciascun anno solare entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento;
  • approva il bilancio consuntivo nei termini e con le modalità previste dall’art. 16 del presente statuto;
  • nomina il Direttore generale, definendone, in relazione a quanto previsto all’art. 11, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell’incarico;
  • ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente, con l’eccezione di quelli indicati ai punti da a) ad f) del presente articolo, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio;
  • delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta dell’Unical;
  • delibera l’accettazione di contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento dell’Ente di riferimento, e stabilisce l’ammontare dei contributi del fondo di gestione a carico dei fondatori, partecipanti istituzionali, e partecipanti;
  • amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso;
  • dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
  • elabora e approva eventuali regolamenti interni.

Per consentire all’Unical la verifica delle proprie attività, la Fondazione sottopone annualmente all’Ente di riferimento un rapporto sullo stato di attuazione delle attività.

Art. 11 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta  del Presidente, ed ha i seguenti compiti:

  • svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
  • coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrativa della Fondazione ed ha facoltà di nominare, sentito il Presidente, fino a due vice Direttori Generali;
  • predispone il bilancio preventivo (budget revisionale economico-revisionale) e il bilancio consuntivo;
  • sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente.

Art. 12 - Legale rappresentanza

Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell’attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’ente in giudizio, avanti a qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, previa delega del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di amministrazione abbia delegato parte dell’esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.
Art. 13 - Collegio revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale.
E’ composto da tre membri titolari e uno supplente, compreso il Presidente.
Il Consiglio di amministrazione dell’Unical provvede alla nomina di due componenti effettivi, tra cui il Presidente, e del componente supplente. I Fondatori diversi dall’Unical provvedono invece alla designazione di un componente effettivo.
Il Presidente è designato dall’Ente di riferimento fra soggetti in possesso del requisito di revisori contabili, nell’ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell’organo di revisione dell’Università della Calabria.
I componenti effettivi designati dall’Unical sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili e devono aver svolto per almeno cinque anni funzione di revisore contabile presso istituzioni universitarie.
I componenti il Collegio possono essere confermati nell’incarico. Ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta, oltre il rimborso delle spese, un’indennità fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal C.d.A. della Fondazione che determina altresì il trattamento spettante al componente supplente.
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il Libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della fondazione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Rapporti tra la Fondazione e l’Ente di riferimento

Il Senato Accademico dell’Ente di riferimento, sentito il Consiglio di Dipartimento di Linguistica, definisce le linee guida dell’attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di riferimento approva, su proposta del C.d.A. della Fondazione, il piano economico pluriennale delle attività della fondazione,nonché il piano attività di gestione annuale elaborato dal Consiglio stesso. L’approvazione del piano economico pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma precedente.
I rapporti tra l’Ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, servizio, assistenza e promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dall’art.3, sono regolati da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte dell’Ente di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
Al termine di ogni biennio, il Senato Accademico verifica l’attuazione delle linee guida di attività e l’adempimento delle convenzioni di cui al comma 3 previa approvazione da parte del C.d.A. dell’Ente di riferimento di una relazione illustrativa del Presidente della Fondazione, da inviarsi al Rettore entro il 31 Gennaio successivo alla scadenza del biennio. In caso di mancata o grave irregolarità nell’attuazione delle linee guida  di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di riferimento, sentito il Consiglio di Dipartimento di Linguistica, può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati e altresì promuovere la revoca e contestuale sostituzione degli altri componenti.

Art. 15 - Cause di incompatibilità

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di membro del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, di Rettore, di Prorettore, di Direttore Amministrativo e di Direttore di Dipartimento dell’Università della Calabria.
Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli richiesti per i docenti universitari.

Art. 16 - Scritture contabili e di bilancio

La Fondazione deve tenere i libri contabili e le altre scritture prescritti dall’art. 2214 del c.c. e dalle vigenti disposizioni.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio  e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto secondo le disposizioni dettate dal c.c. in tema di società di capitali, in quanto compatibili, corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le S.p.A. e cioè entro 120 giorni dalal chiusura dell’esercizio o entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Fondazione.
Entro 30 giorni dall’approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori all’Unical.

Art. 17 - Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.
Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento del personale, su proposta del Direttore Generale.

Art. 18 - Scioglimento

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal c.c. per le fondazioni riconosciute.
Per l’esecuzione della liquidazione l’Ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.
I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti all’Università della Calabria e destinati a sostegno delle sue attività istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di riferimento, sentiti gli amministratori della Fondazione, promuove l’annullamento, da parte della competente autorità, delle deliberazioni contrarie all’atto di Fondazione e allo Statuto, fermo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, nonché contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal c.c. per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica del 24 Maggio 2001, n. 254.
In fase di prima costituzione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà essere composto da un solo membro, con la carica di Presidente, nominato dall’Università della Calabria; in tale fase, il Presidente sarà investito dei poteri per il compimento di tutte le pratiche necessarie al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e per la costituzione del patrimonio della Fondazione, in seguito al trasferimento dei beni dell’eredità della Sig.na Anna Maria Solano ad opera dell’Ente di riferimento.
Successivamente al riconoscimento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto da 5 membri, di cui quattro, compreso il Presidente, nominati dall’Università della Calabria ed uno designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, quando gli Enti che assumeranno la qualifica di Fondatori, ex art. 6, comma 1, designeranno i propri rappresentanti.